Gli aspiranti docenti in attesa di conoscere gli esiti del concorso straordinario bis o addirittura in attesa di potere effettuare la prova, cosa devono sapere? Lo chiarisce il sindacato di Francesco Sinopoli, Flc Cgil.
In particolare i vincitori di concorso e dunque i futuri insegnanti si interrogano sulle procedure di accantonamento dei posti. La preoccupazione espressa dal sindacato riguarda il fatto che l’accantonamento dei posti potrebbe impattare sulla continuità didattica, in quanto le cattedre accantonate per lo straordinario bis dovranno essere assegnate con supplenze conferite dalle scuole e non è chiaro – lamenta il sindacato – quale sia la tipologia di supplenza da assegnare e i termini dei contratti su tali posti, questione che andrebbe chiarita al più presto dal ministero dell’Istruzione.
Un argomento che abbiamo trattato anche nella diretta di Tecnica risponde LIVE dell’8 agosto (la domanda dell’utente e la relativa risposta degli esperti nel video a seguire).
✅ (25:00) Le cattedre al 31/8 rischiano di essere revocate nel corso dell’anno e assegnate a eventuali vincitori dello straordinario bis?
Innanzitutto chiariamo che i posti destinati alle assunzioni da concorso straordinario bis sono 14.420: si tratta dei posti rimasti vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2021/2022, non assegnati per carenza di candidati nelle altre procedure concorsuali (che hanno visto una percentuale altissima di bocciati, in alcune sedi concorsuali abbiamo sfiorato i 9 respinti su 10), al netto di quelli destinati al concorso ordinario (che sono stati quindi salvaguardati). Una volta concluse le operazioni di mobilità del personale di ruolo, si è potuto procedere all’accantonamento dei posti per il concorso straordinario bis.
In cosa consiste la procedura di accantonamento dei posti? Quella che segue è la spiegazione del sindacato Flc Cgil.
La tempistica indicata nella norma – spiega il sindacato Flc Cgil – e soprattutto i ritardi nell’avvio della procedura, hanno spinto il Ministero dell’Istruzione a prevedere che nei casi in cui le graduatorie saranno pronte dopo il primo settembre, ma comunque in tempo utile per poter fare svolgere l’anno di prova e formazione ai vincitori, vi sarà un accantonamento dei posti da assegnare ai vincitori stessi.
La previsione è contenuta nella Circolare annuale delle supplenze, la nota 28597 del 29 luglio 2022, che recita: “[…] qualora non siano ancora state effettuate le operazioni di conferimento della nomina relativamente alla citata procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108.
A seguito di quanto sopra, il conferimento degli incarichi a tempo determinato […]”
A cosa serve l’accantonamento: a consentire ai vincitori di essere assegnati al posto destinato al concorso anche ad anno scolastico iniziato e purché ci siano i tempi tecnici che consentono il superamento del percorso di prova e formazione, che richiede 180 gg di servizio e 120 gg di effettiva attività didattica.
Il Ministero prevede quindi di accantonare le sedi per evitare di assegnare questi posti con contratti di supplenza al 31/8 che poi potrebbero essere rescissi in corso d’anno.
Precisazioni sugli accantonamenti: con la nota 30998 del 25 agosto 2022, il Ministero precisa che l’accantonamento non dovrà esser fatto “qualora non si preveda l’approvazione delle graduatorie in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova”. In questo caso i posti potranno essere assegnati a supplenza con contratto al 31/8 mediante il sistema informativo.
Procedure svolte con ritardo tale da non consentire l’immissione in ruolo quest’anno: la nota 30998 precisa che “i posti non conferiti nell’anno scolastico 2022/2023 sulla base della procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge n. 73 del 2021 dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024”. Questo quindi prefigura uno slittamento delle assunzioni al prossimo anno, per le graduatorie che quest’anno non saranno pubblicate in tempo utile.
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