Concorsi

Concorso straordinario bis, i tre anni di servizio solo su scuola statale

Una docente precaria ci chiede se per potere partecipare al concorso straordinario bis per la classe di concorso A026 può calcolare come validi 3 anni di servizio svolti nel 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 di cui uno svolto in A026 in una scuola legalmente riconosciuta.

I 3 anni devono essere svolti nella scuola statale

Il prossimo concorso straordinario è ormai ai nastri di partenza, entro il mese di aprile si attende il bando e la prova orale prevista verrà espletata entro il prossimo 15 giugno 2022. Per accedere a questo concorso gli anni di servizio svolti devono essere tre, prestati nelle scuole statali, entro l’ultimo quinquennio tenendo in conto l’a.s. 2021-2022.

Requisiti di accesso al concorso

Per partecipare al concorso straordinario bis, riservato solo per la scuola secondaria posti di tipologia normale, bisogna non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del articolo 59 del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari del ruolo con contratto a tempo determinato. I docenti precari o anche di ruolo che non abbiano partecipato, assumendo il ruolo, alla procedura del suddetto comma 4, che abbiano nell’ultimo quinquennio, ovvero a partire dall’anno scolastico 2017-2018, svolto per almeno 3 anni servizio nella scuola statale, possono accedere al concorso straordinario per la classe di concorso per cui abbiano svolto almeno un anno di servizio negli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022. Per cui servono, per accedere al concorso straordinario bis, oltre il titolo di accesso alla classe di concorso, avere svolto almeno tre anni di servizio nella scuola statale di cui uno nelle classe di concorso scelta e questi anni devono essere stati svolti nell’ultimo quinqennio.

I tre anni di servizio svolti per l’accesso al concorso straordianrio bis, non devono essere necessariamente consecutivi, ma devono essere espletati dall’anno scolastico 2017-2018 all’anno scolatico 2021-2022. Per anno scolastico valido di intende dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero un anno con almento 167 gg di servizio prestati oppure un servizio continuativo dall’1 febbario alla fine delle lezioni con lo svolgimento degli scrutini finali.

Lucio Ficara

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