La Tecnica della Scuola mette disposizione dei propri lettori l’ultimissima “bozza” del concorso straordinario rivolto ai docenti precari della scuola dell’infanzia e primaria che hanno svolto una sola annualità di servizio (non meno di 180 giorni) e che fa parte del “pacchetto” di procedure di reclutamento semplificate, in CdM il 9 agosto, che il M5S contesta perché ritenute simili ad una sanatoria: il testo, prodotto e caldeggiato dal senatore leghista Mario Pittoni, va modificare l’art 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» ed intende aprire anche, si legge nella relazione illustrativa, “la partecipazione al concorso straordinario ai docenti precari” anche a coloro che “non siano riusciti a prestare due annualità complete di servizio nella scuola statale, pur lavorando da più anni tanto in supplenze nella scuola statale che, con contratti di varia natura, presso le scuole paritarie”.
Si ricorda, inoltre, che la prima procedura è stata introdotta “dal Governo per avviare a soluzione l’annoso problema dei diplomati magistrali, prima inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in forza di provvedimenti giurisdizionali e poi da queste estromessi in seguito alla sentenza a sezioni unite del Consiglio di Stato”. Ora, però, quell’opportunità viene concessa anche ad altre categorie di precari, sempre della scuola del primo ciclo.
Il nuovo concorso straordinario è “riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall’ art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali”.
Spazio, dunque, a docenti della scuola statale, che hanno svolto l’annualità nell’ultimo ottennio scolastico, anche nelle sezioni Primavera, destinati, si spiega “ad incrementare i servizi formativi e di assistenza per la prima infanzia”.
Non è da escludere, inoltre, che nella revisione finale del testo il limite temporale, entro il 2011, possa allungarsi di diversi altri anni.
L’accesso sarà garantito anche ai laureati in Scienze della formazione primaria che non hanno raggiunto i 180 giorni: “Al fine del calcolo del requisito del servizio di cui al periodo precedente, valgono, purché congiunti a servizio prestato nelle scuole statali anche i periodi di tirocinio prestato nello stesso grado di istruzione in regime di convenzione tra Università degli studi e scuole statali. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma1-quater”.
“La norma – si spiega nella relazione allegata – viene incontro anche alla categoria dei laureati in SFP che, per definizione, svolgono moltissime ore di tirocinio nelle scuole statali in regime di convenzione con le facoltà di Scienze della formazione primaria”.
Il testo completo dell’ultima bozza che approderà in CdM il 9 agosto: CONCORSO STRAORDINARIO RIDUZIONE A UNA ANNUALITA’ NELLA SCUOLA STATALE PER ACCESSO A CONCORSO STRAORDINARIO.
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