Parafrasando la celebre frase che Manzoni fa dire a Don Abbondio nell’8° capitolo dei Promessi Sposi (“Carneade! Chi era costui?”), sembrerebbe che il “Merito” sia un illustre sconosciuto anche presso quel Ministero che pure ha ritenuto di voler aggiungere Il Merito quale “blasone” alla propria denominazione.
Cosa “ci azzecca” il merito con il concorso straordinario bis è quanto si chiedono da tempo i docenti che hanno partecipato alla procedura e che hanno creato anche gruppi social con decine di migliaia di iscritti.
Com’è noto, il concorso straordinario è stato indetto ai sensi dell’art. 59, comma 9 bis del d.l. n. 73/2021.
Il criteri di valutazione sono a loro volta contenuti nel D.M. n. 108/2022.
L’aspetto che molti docenti contestano non è tanto il fatto che si sia trattato di un “concorso riservato” -e come tale indetto per sanare situazioni di precariato che si protraggono da svariati anni-, quanto le modalità per l’assegnazione dei punteggi.
Le Commissioni avevano a disposizione 150 punti, di cui 100 per la prova e 50 per i titoli, intendendosi per titoli soprattutto i “titoli accademici” (agli anni di servizio viene assegnato appena 1,25 p. per ogni anno).
Ad un primo esame, sembrerebbe il “Merito” sia stato adeguatamente valorizzato.
Il fatto è che non è stato previsto alcun punteggio minimo, ma solo una graduatoria finale.
Potrebbe verificarsi dunque che un docente prenda un voto basso (anche molto basso) alla prova d’esame (ad esempio 30/100), che tradotto in decimi equivarrebbe ad un 3.
Qualunque studente con un tre sarebbe quanto meno “rimandato a settembre”, ma -secondo i criteri di valutazione indicati dal Ministero – il candidato con tale valutazione può tranquillamente essere assunto in ruolo, previo ovviamente il “superamento dell’anno di prova”, seppure diversamente denominato.
Molti docenti che hanno partecipato al concorso straordinario hanno fatto osservare che può paradossalmente verificarsi che – in forza del cumulo tra punteggio della prova e titoli culturali – non solo vengano assunti docenti poco (o per nulla) preparati, ma che gli stessi vengano assunti a scapito di coloro che hanno sostenuto una buona prova di esame.
Ipotizziamo il caso di un candidato che abbia riportato appena 40 all’esame, ma possa vantare 40 punti quali titoli accademici (totale 80).
Ipotizziamo poi il caso di un altro candidato che abbia riportato 75 all’esame, ma che abbia per titoli culturali appena 4 punti (totale 79).
Si assisterà al fatto che il candidato che all’esame ha preso 4 verrà preferito nelle assunzioni a colui che all’esame ha preso sette e mezzo.
Se è comune a tutte le graduatorie concorsuali la possibilità di aggiungere al punteggio per le prove di esame anche il punteggio per i titoli, non appare certo irragionevole stabilire un punteggio minimo per la prova di esame, al fine di evitare che possa superare il concorso un candidato con una gravissima insufficienza.
O quanto meno, stabilire che in tali casi il cumulo tra punteggio per prova scritta e titoli culturali non potrà mai determinare la precedenza dei candidati con grave insufficienza rispetto a coloro che hanno sostenuto un valida prova di esame.
Un’ulteriore soluzione potrebbe essere quella di epurare “Il Merito” dalla denominazione del Ministero.
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