Concorso straordinario dirigenti scolastici: sarà aperto anche a chi ha presentato ricorso ma poi lo ha ritirato
Nella giornata del 29 dicembre, come abbiamo già riferito, il Ministero dell’istruzione e del merito ha diramato un’ampia nota sulle modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso riservato per dirigenti scolastici.
La nota riprende quanto già previsto dal DM 107/2023 e chiarisce nuovamente quali categorie di docenti potranno accedere alla procedura.
La nota infatti precisa che sono ammessi i partecipanti al concorso bandito nel 2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e che, alla data del 28 febbraio 2023, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) hanno proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
b) hanno superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
c) hanno proposto ricorso entro i termini di legge e hanno pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.
La nota fornisce anche altri chiarimenti perché aggiunge che sono considerati validi solamente i ricorsi proposti per:
a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;
c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale;
d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.
C’è infine una precisazione che sta creando non pochi malumori; la nota, infatti, prevede che possono accedere alla prova “i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo”.
Si tratta di una disposizione che, come quelle precedenti, era già contenuta nel Decreto Ministeriale 107 del giugno scorso ma che, evidentemente, solo ora, al momento di essere messa in pratica, non piace a tutti.