Concorsi

Concorso straordinario docenti di religione, invio domande entro il 2 luglio. Tutte le faq

Sono due le procedure concorsuali in scadenza oggi, 2 luglio 2024: una riguarda il concorso straordinario riservato agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e l’altra i docenti di religione nella scuola secondaria.

AGGIORNAMENTO: Prorogata la scadenza all’8 luglio

Requisiti

Possono partecipare i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:

  1. certificazione dell’idoneità diocesana rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi sia per il grado di scuola cui la procedura si riferisce;
  2. almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli;
  3. almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012.

I candidati presentano domanda di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento.

Le faq per infanzia e primaria

  1. D: Il candidato può partecipare a più procedure concorsuali?
    R: Sì, qualora sia in possesso dei requisiti per esse previste, presentando la domanda relativa alla procedura per cui concorre e specificando l’ordine o il grado di scuola cui la certificazione d’idoneità si riferisce. Il candidato che sia in possesso del solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, partecipa al concorso per la scuola dell’infanzia e primaria e viene individuato in graduatoria con apposita indicazione: la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell’infanzia.  
  2. D: La certificazione di idoneità rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano va allegata al momento dell’iscrizione al concorso sulla piattaforma apposita?
    R: Sì, la certificazione di idoneità dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf.
    Essa è valida solo se rilasciata nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.  
  3. D: Ai fini del requisito di accesso, come devono essere conteggiati i mesi di servizio?
    R: I 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
    – come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
    – in ragione di un mese ogni 30 giorni, sommando le frazioni di mese;
    – non si valuta la eventuale frazione di mese residua indipendentemente dal fatto che sia superiore a 15 gg. (ad esempio, non matura il requisito di anzianità valido per l’accesso alla procedura il candidato che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia svolto 35 mesi e 16 giorni di servizio);
    – quindi, il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di complessivi 1.080 giorni di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto.  
  4. D: Quali sono i titoli di qualificazione professionale che attribuiscono un punteggio?
    R: Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 3, Legge 186 del 2003, sono valutati soltanto i titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso (ossia i titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012). È valutato, pertanto, sia il titolo indicato in domanda quale requisito di accesso alla procedura concorsuale sia gli ulteriori titoli, tra quelli previsti dai punti 4.2 e 4.3 della suddetta Intesa, di cui il candidato sia eventualmente in possesso, a condizione che siano dichiarati in domanda. In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta.  
  5. D: Come si interpreta l’affermazione, riportata nell’Allegato 9, secondo cui “Non è valutata l’anzianità di servizio in tutti i casi in cui costituisca titolo di qualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 4 del presente bando”?
    R: Per comprendere l’affermazione riportata nell’Allegato 9, occorre fare la seguente distinzione. L’allegato 9 prevede:
    1) un punteggio per la sola anzianità;
    2) un punteggio per i titoli di qualificazione professionale. In alcuni di questi casi il titolo di qualificazione professionale si compone sia di un titolo di studio che di una specifica anzianità di servizio. In questi casi, l’anzianità di servizio (che è parte del titolo di qualificazione professionale) non è valutata ai fini del punteggio dell’anzianità di cui al punto 1).
    Si veda, ad esempio, il titolo indicato nell’ Allegato 5, punto 4.3.1.b) – b.2), laddove si fa riferimento agli “insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012”. L’anno scolastico di servizio effettuato nel corso del quinquennio 2007-2012, in quanto parte del titolo di qualificazione professionale, non sarà valutato ai fini del punteggio attribuito all’anzianità di servizio.  
  6. D: Perché i quadri nazionali di riferimento per lo svolgimento della prova orale didattico-metodologica dell’infanzia e della primaria sono contenuti distintamente in due allegati (7 e 8)?
    R: Pur essendo unico il ruolo infanzia-primaria, la Commissione utilizzerà il quadro nazionale di riferimento per l’infanzia nel caso in cui il candidato sia in possesso della sola certificazione d’idoneità diocesana per l’infanzia (ad esempio il candidato che sia in possesso del solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002); diversamente utilizzerà il quadro nazionale di riferimento per la primaria nel caso in cui il candidato sia in possesso della sola certificazione d’idoneità diocesana per la primaria. Qualora il candidato sia in possesso sia della certificazione d’idoneità diocesana per l’infanzia sia di quella per la primaria, sarà valutato dalla Commissione sulla base del quadro orale della primaria.  
  7. D: Come si devono interpretare le condizioni di validità presenti nell’ultima colonna a destra dell’Allegato 5 al bando di concorso recante i titoli di qualificazione professionale?
    R: A seguito delle interlocuzioni con la Conferenza Episcopale Italiana in riferimento alle molteplici richieste di chiarimenti sulle condizioni di validità dei titoli di qualificazione professionale necessari per l’accesso alla procedura concorsuale, in via esemplificativa, si rappresenta che il candidato deve far riferimento ai titoli riportati nella sottostante tabella, unitamente alle eventuali ulteriori indicazioni riportate nella colonna “Annotazioni”.
    • Premesso che i titoli di studio sono richiesti agli IdR solo a partire dal 1-9-1990 e che tutti gli IdR in servizio precedentemente sono da considerare qualificati;
    • Premesso che i titoli di qualificazione devono essere distinti tra (1) titoli di “vecchio ordinamento”, individuati dal Dpr 751/85 e validi dalle origini a oggi o fino a scadenza, (2) titoli di “nuovo ordinamento” individuati dal Dpr 175/12 e validi dal 31-10-2012 ad oggi, e (3) titoli di vecchio ordinamento convalidati da almeno un anno di servizio alle condizioni di cui al Dpr 175/12;
    • Premesso che il baccalaureato in scienze religiose non equivale al diploma triennale di scienze religiose;in tutti i casi è sempre richiesto la certificazione di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano.

Scuola primaria e dell’infanzia

VEDI TABELLA FAQ N. 7

8. D: Come va intesa l’espressione “A partire dal 2017/2018 non è più valido” riportata nel prospetto, colonna “Annotazioni”, contenuto nella precedente FAQ n. 7?
R: Tale espressione va intesa nel senso che non si può ottenere un primo incarico sulla base di questi titoli. Dopo il 2017/18 il titolo è valido, e non va sanato, con un anno di servizio continuativo tra il 2007 e il 2016/17.

9. D: Ai punti 10, 11, 12 del prospetto pubblicato nella FAQ n. 7 si fa riferimento al codice 4.2.2.a) che non si rinviene nell’Allegato 5 al bando di concorso. È corretto tale codice?
R: Si tratta evidentemente di un refuso: con riguardo ai punti 10, 11, 12 del prospetto pubblicato nella FAQ n. 7 i codici corretti sono, rispettivamente, 4.2.1 – a), 4.2.1 – b), 4.2.1 – c).

Le faq per la secondaria

  1. D: Il candidato può partecipare a più procedure concorsuali?
    R: Sì, qualora sia in possesso dei requisiti per esse previste, presentando la domanda relativa alla procedura per cui concorre e specificando l’ordine o il grado di scuola cui la certificazione d’idoneità si riferisce.
  2. D: La certificazione di idoneità rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano va allegata al momento dell’iscrizione al concorso sulla piattaforma apposita?
    R: Sì, la certificazione di idoneità dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf. Essa è valida solo se rilasciata nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
  3. D: Ai fini del requisito di accesso, come devono essere conteggiati i mesi di servizio?
    R: I 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
    – come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
    – in ragione di un mese ogni 30 gg., sommando le frazioni di mese;
    – non si valuta la eventuale frazione di mese residua indipendentemente dal fatto che sia superiore a 15 gg. (ad esempio, non matura il requisito di anzianità valido per l’accesso alla procedura il candidato che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia svolto 35 mesi e 16 giorni di servizio);
    – quindi, il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di complessivi 1.080 giorni di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto.
  4. D: Quali sono i titoli di qualificazione professionale che attribuiscono un punteggio?
    R: Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 3, Legge 186 del 2003, sono valutati soltanto i titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso (ossia i titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175). È valutato, pertanto, sia il titolo indicato in domanda quale requisito di accesso alla procedura concorsuale sia gli ulteriori titoli, tra quelli previsti dai punti 4.2 e 4.3 della suddetta Intesa, di cui il candidato è eventualmente in possesso, a condizione che siano dichiarati in domanda. In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta.
  5. D: Come si interpreta l’affermazione, riportata nell’Allegato 8, secondo cui “Non è valutata l’anzianità di servizio in tutti i casi in cui costituisca titolo di qualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 4 del presente bando”?
    R: Per comprendere l’affermazione riportata nell’Allegato 8, occorre fare la seguente distinzione. L’allegato 8 prevede:
    – 1) un punteggio per la sola anzianità;
    – 2) un punteggio per i titoli di qualificazione professionale. In alcuni di questi casi il titolo di qualificazione professionale si compone sia di un titolo di studio che di una specifica anzianità di servizio. In questi casi, l’anzianità di servizio (che è parte del titolo di qualificazione professionale) non è valutata ai fini del punteggio dell’anzianità di cui al punto 1).
    Si veda, ad esempio, il titolo indicato nell’ Allegato 5, punto 4.3.2, secondo cui “A far data dall’anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro il termine dell’anno scolastico 2016-17”. L’anno scolastico di servizio effettuato entro il termine dell’anno scolastico 2016-2017, in quanto parte del titolo di qualificazione professionale, non sarà valutato ai fini del punteggio attribuito all’anzianità di servizio.
  6. D: Come si devono interpretare le condizioni di validità presenti nell’ultima colonna a destra dell’Allegato 5 al bando di concorso recante i titoli di qualificazione professionale?
    R: A seguito delle interlocuzioni con la Conferenza Episcopale Italiana in riferimento alle molteplici richieste di chiarimenti sulle condizioni di validità dei titoli di qualificazione professionale necessari per l’accesso alla procedura concorsuale, in via esemplificativa, si rappresenta che il candidato deve far riferimento ai titoli riportati nella sottostante tabella, unitamente alle eventuali ulteriori indicazioni riportate nella colonna “Annotazioni”.

Titoli di accesso al concorso Irc

  • Premesso che i titoli di studio sono richiesti agli IdR solo a partire dal 1-9-1990 e che tutti gli IdR in servizio precedentemente sono da considerare qualificati;
  • Premesso che i titoli di qualificazione devono essere distinti tra (1) titoli di “vecchio ordinamento”, individuati dal Dpr 751/85 e validi dalle origini a oggi o fino a scadenza, (2) titoli di “nuovo ordinamento” individuati dal Dpr 175/12 e validi dal 31-10-2012 ad oggi, e (3) titoli di vecchio ordinamento convalidati da almeno un anno di servizio alle condizioni di cui al Dpr 175/12;
  • Premesso che il baccalaureato in scienze religiose non equivale al diploma triennale di scienze religiose;

in tutti i casi è sempre richiesto la certificazione di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano

Scuola secondaria di I e II grado

VEDI TABELLA FAQ. N. 6

7. D: Come va intesa l’espressione “A partire dal 2017/2018 non è più valido” riportata nel prospetto, colonna “Annotazioni”, contenuto nella precedente FAQ n. 6?
R: Tale espressione va intesa nel senso che non si può ottenere un primo incarico sulla base di questi titoli. Dopo il 2017/18 il titolo è valido, e non va sanato, con un anno di servizio continuativo tra il 2007 e il 2016/17.

8. D: I titoli di: Laurea magistrale in scienze religiose, Licenza in scienze religiose, Diploma di alta specializzazione in Sc. Rel. ISSR “Mancini” di Urbino; Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione”; Laurea magistrale in Sc. dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile”, sono da ritenersi validi anche se rilasciati prima del 31.10.2012?
R: Sì, i predetti titoli sono validi anche se rilasciati prima del 31.10.2012.

Le dirette della Tecnica risponde live

Della compilazione della domanda e di tutte le risposte ai vostri quesiti, ci siamo occupati nelle dirette della Tecnica risponde live del 4 e del 24 giugno. I nostri ospiti Carmelo Mirisola, docente di legislazione scolastica e socio Uciim Catania, Pasquale Nascenti e Michele Manzo, coordinatore IDR Lazio, docente di religione cattolica hanno risposto ai quesiti dei tanti ascoltatori sui vari aspetti della domanda.

Lara La Gatta

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