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Concorso straordinario docenti di religione secondaria, istanze già aperte: c’è tempo fino al 2 luglio 2024. Pagina del Ministero, guida e faq

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Come abbiamo già comunicato, sono stati pubblicati sul sito INPA i bandi per le procedure concorsuali straordinarie una riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e l’altra nella scuola secondaria di primo grado.

Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che siano in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:

  • a) certificazione dell’idoneità diocesana rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi sia per il grado di scuola cui la procedura si riferisce;
  • b) almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali con il possesso dei prescritti titoli;
  • c) almeno uno dei titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012.

I candidati presentano domanda di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento.

Le istanze sono già disponibili. La scadenza è fissata l 2 luglio 2024.

La pagina e le faq del Ministero

Il Ministero ha reso disponibile una pagina in cui sono contenute le informazioni relative al bando.

Tra queste anche alcune faq.

  1. D: Il candidato può partecipare a più procedure concorsuali?
    R: Sì, qualora sia in possesso dei requisiti per esse previste, presentando la domanda relativa alla procedura per cui concorre e specificando l’ordine o il grado di scuola cui la certificazione d’idoneità si riferisce.
  2. D: La certificazione di idoneità rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano va allegata al momento dell’iscrizione al concorso sulla piattaforma apposita?
    R: Sì, la certificazione di idoneità dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf. Essa è valida solo se rilasciata nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
  3. D: Ai fini del requisito di accesso, come devono essere conteggiati i mesi di servizio?
    R: I 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
    – come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
    – in ragione di un mese ogni 30 gg., sommando le frazioni di mese;
    – non si valuta la eventuale frazione di mese residua indipendentemente dal fatto che sia superiore a 15 gg. (ad esempio, non matura il requisito di anzianità valido per l’accesso alla procedura il candidato che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia svolto 35 mesi e 16 giorni di servizio);
    – quindi, il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di complessivi 1.080 giorni di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto.
  4. D: Quali sono i titoli di qualificazione professionale che attribuiscono un punteggio?
    R: Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 3, Legge 186 del 2003, sono valutati soltanto i titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso (ossia i titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175). È valutato, pertanto, sia il titolo indicato in domanda quale requisito di accesso alla procedura concorsuale sia gli ulteriori titoli, tra quelli previsti dai punti 4.2 e 4.3 della suddetta Intesa, di cui il candidato è eventualmente in possesso, a condizione che siano dichiarati in domanda. In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta.
  5. D: Come si interpreta l’affermazione, riportata nell’Allegato 8, secondo cui “Non è valutata l’anzianità di servizio in tutti i casi in cui costituisca titolo di qualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 4 del presente bando”?
    R: Per comprendere l’affermazione riportata nell’Allegato 8, occorre fare la seguente distinzione. L’allegato 8 prevede:
    – 1) un punteggio per la sola anzianità;
    – 2) un punteggio per i titoli di qualificazione professionale. In alcuni di questi casi il titolo di qualificazione professionale si compone sia di un titolo di studio che di una specifica anzianità di servizio. In questi casi, l’anzianità di servizio (che è parte del titolo di qualificazione professionale) non è valutata ai fini del punteggio dell’anzianità di cui al punto 1).
    Si veda, ad esempio, il titolo indicato nell’ Allegato 5, punto 4.3.2, secondo cui “A far data dall’anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro il termine dell’anno scolastico 2016-17”. L’anno scolastico di servizio effettuato entro il termine dell’anno scolastico 2016-2017, in quanto parte del titolo di qualificazione professionale, non sarà valutato ai fini del punteggio attribuito all’anzianità di servizio.

La guida

Entrati nella Istanza su INPA, è necessario selezionaRe la procedura di interesse e cliccare su COMPILA LA DOMANDA.

Dopodiché si apre la schermata da cui partire per compilare l’istanza:

Il MIM ha messo a disposizione anche una guida alla compilazione.

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