Il concorso straordinario per docenti della scuola secondaria è previsto dal D.L. n. 126 del 29.10.2016, ora in fase di conversione in legge, unitamente ad un concorso ordinario per un numero di 24.000 posti e riguarda docenti precari e di ruolo.
Al momento attuale le regole sono queste (sono ancora possibili modifiche nel passaggio al Senato che inizia proprio lunedì 9 dicembre).
Si può partecipare per una sola classe di concorso e per posto di sostegno.
Si potrà partecipare sia al concorso riservato sia al concorso ordinario nella stessa Regione o in Regioni diverse anche per la stessa classe di concorso o per posto di sostegno.
É necessario il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di prima o di secondo grado, per gli ITP é necessario lo specifico diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Il concorso riservato sarà bandito solo nelle Regioni, per le classi di concorso e per i posti di sostegno in cui si prevedono posti vacanti nel prossimo triennio.
Le prime assunzioni dal concorso straordinario ci saranno a partire dal primo settembre 2020 e proseguiranno poi nei due anni scolastici successivi, comunque le graduatorie del concorso riservato saranno ad esaurimento, quindi saranno assunti tutti i 24.000 vincitori del concorso anche negli anni successivi.
Potranno partecipare gli insegnanti che hanno un servizio di tre anni nella scuola secondaria di cui almeno uno dei tre per il posto per cui si intende partecipare. Si possono cumulare i servizi prestati nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Si potrà partecipare sia per posto comune sia per posto di sostegno e non in alternativa come era stato previsto in un primo momento dal DL 126.
La partecipazione per i posti di sostegno é condizionata dal possesso del titolo di specializzazione. Possono partecipare al concorso su posto di sostegno con riserva anche coloro che stanno ora frequentando il IV ciclo del TFA, la riserva si scioglierà al conseguimento del titolo.
I tre anni devono essere stati prestati esclusivamente nella scuola secondaria statale in un periodo di tempo abbastanza lungo che va dall’a.s. 2008/09 all’a.s. 2019/20.
Possono partecipare con riserva anche coloro che completeranno il triennio di servizio durante l’anno scolsstico in corso, entro il 30 giugno 2020.
Per la partecipazione al concorso per posto comune i tre anni possono anche essere prestati tutti sul sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione, a patto però che per un’annualità la nomina su sostegno sia stata conferita per la classe di concorso per la quale si intende concorrere.
I docenti che hanno il servizio nella scuola paritaria o un servizio misto (paritaria e statale) o sui posti IeFP, possono partecipare al concorso ai soli fini abilitanti.
I docenti di ruolo che partecipano ai soli fini abilitanti come requisito devono avere il titolo di studio valido per l’insegnamento nella scuola secondaria e un servizio di tre anni, ma se essi intendono partecipare oltre che ai fini abilitatanti anche ai fini concorsuali, per essere assunti in ruolo con il concorso, essi devono avere tre anni di servizio nella scuola statale di cui almeno un anno nella tipologia di posto per cui concorrono.
Il concorso si svolge in due fasi distinte e ambedue selettive.
Una prova computer based sui programmi del concorso ordinario del 2016 (si supera con il punteggio minimo di 7/10). Alla fine viene redatta una graduatoria di merito con il punteggio della prova a cui si sommano i punteggi dei titoli di servizio e quelli dei titoli culturali.
I vincitori nel numero di 24.000, via via che saranno assunti, saranno ammessi ad un anno di prova- formazione durante il quale essi conseguiranno 24 Cfu a spese dello Stato (nel caso ne fossero ancora sprovvisti).
Alla fine del percorso, il docente sarà esaminato dal comitato di valutazione con la presenza dei soli docenti della scuola a cui è stato assegnato, integrato da due membri esterni di cui uno deve essere necessariamente un D.S.
Se la prova é superata con almeno 7/10 ci sarà la conferma in ruolo con l’obbligo però a non poter produrre domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria per i 5 anni successivi, a meno che il docente sia beneficiario di leggi ma per motivi sopraggiunti successivamente all’assunzione in ruolo.
La prova non superata potrà essere ripetuta una sola volta. In caso di un secondo esito negativo della prova orale ci sarà il licenziamento.
I docenti che non entrano invece nel numero dei 24.000 vincitori del concorso, pur avendo superato la prima prova scritta con almeno 7/10, i docenti di ruolo che hanno partecipato alla procedura solo ai fini abilitanti e superata la prova scritta con almeno 7/10 e infine i docenti delle scuole paritarie che hanno partecipato per conseguire l’abitazione e che anch’essi hanno superato la prova computer based almeno con 7/10, a condizione che abbiano in atto una supplenza di durata annuale almeno fino al 30 giugno (quest’ultima condizione riguarda solo i docenti precari nelle scuole statali e paritarie ), dovranno a loro spese acquisire i 24 CFU se non ne sono già in possesso e sottoporsi poi ad una prova orale selettiva davanti ad una commissione costituita a cura degli UU.SS.RR.
La prova orale si intende superata almeno con il punteggio di 7/10.
Conseguita l’abilitazione all’insegnamento i docenti precari potranno iscreversi nella seconda fascia delle graduatorie d’ istituto che saranno dal prossimo anno rese provinciali per l’ attribuzione delle supplenze annuali, mentre i docenti già di ruolo, acquisita l’abilitazione con la procedura speciale, potranno partecipare ai passaggi di cattedra e di ruolo (mobilità professionale) in particolare dalla scuola dell’infanza e primaria (i cosiddetti docenti ingabbiati) verso la scuola secondaria di primo e secondo grado.
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