Sulla questione del blocco quinquennale a cui saranno sottoposti i futuri vincitori del concorso straordinario abbiamo ricevuto diverese domande.
Eccovi le nostre risposte.
1) I vincitori del concorso straordinario nella scuola secondaria potranno presentare domanda di trasferimento una volta superato l’anno di prova -formazione?
No, i vincitori del concorso straordinario nella scuola secondaria, che cominceranno ad essere assunti dal prossimo primo settembre, non potranno presentare domanda di trasferimento in fase comunale, provinciale e interprovinciale per 5 anni.
In pratica, oltre l’anno di prova-formazione, dovranno continuare a prestare servizio per altri 4 anni nella scuola ottenuta come sede di titolarità; potranno essere trasferiti solo in caso di sovrannumerarietà, in questo caso potranno presentare domanda di trasferimento condizionato.
2) Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria?
Neppure, pur avendone i requisiti, i vincitori del concorso strordiario non potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per 5 anni.
3) Possono presentare domanda di utizzazione?
Non potranno presentare neanche domanda di utilizzazione provinciale né trasformare il loro rapporto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato per ottenere una supplenza annuale su altra classe di concorso o tipologia di posto.
4) La norma prevede delle deroghe al blocco della mobilità di 5 anni per i vincitori del concorso straordinario?
Il DL 126 prevede delle deroghe solo per i beneficiari dell’art. 33 commi 3 (coloro che assistono handicappati in situazione di gravità ) e 6 (docenti handicappati in situazione di gravità )della legge104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute alla data di i iscrizione al bando del concorso straordinario (la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario).