Quella che riportiamo seguire è la lettera di una nostra lettrice, rappresentante di un gruppo di docenti precari che pur avendo superato il concorso straordinario 2020 sono stati esclusi dalla possibilità di acquisire l’abilitazione. Il gruppo rivendica il diritto che tutti loro possano inserirsi nelle Gps di I fascia ai fini della procedura di immissione in ruolo in vista dell’inizio anno scolastico 2021-2022.
Una questione, quella del concorso straordinario che si fa abilitante ma non per tutti, su cui abbiamo riferito più volte e che è destinata a finire tra le maglie dei ricorsi.
“Il bando iniziale del concorso straordinario prevedeva una prova scritta computer based composta da 80 quesiti,” riassume la nostra lettrice. E spiega: “La valutazione del candidato sarebbe stata effettuata sulla base dei risultati conseguiti alla prova scritta a cui si aggiungeva la somma dei punteggi dei titoli; i candidati ritenuti meritevoli sarebbero stati inseriti in una graduatoria di merito su base regionale”.
“Alla graduatoria di merito si sarebbe aggiunto un elenco non graduato composto dai candidati, ritenuti idonei, ma che alla prova scritta avevano raggiunto il punteggio minimo, ossia 56/80”.
“A causa del protrarsi della pandemia le regole di svolgimento del concorso sono, di fatto, state modificate eliminando il test a risposta multipla a favore di n° 5 quesiti aperti comprensivi di una domanda di inglese che si sotto articolava in altre 5 domande”.
“Alcuna modifica era intervenuta circa le modalità di valutazione del candidato e circa le graduatorie che ne sarebbero derivate”.
I partecipanti al concorso, che supereranno la prova scritta con almeno 56/80, ma non rientreranno nel numero dei posti previsti per la propria classe di concorso nella regione scelta, potranno comunque conseguire l’abilitazione all’insegnamento per quella classe di concorso. Lo prevede il DL 126/2019, convertito con modificazioni nella legge 159 del 20 dicembre 2019.
Le condizioni per conseguire l’abilitazione:
1. avere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato fino al 31 agosto o 30 giugno presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;
2. conseguire i 24 CFU se ancora non in possesso;
3. superare una prova apposita, per la quale il Ministero dovrebbe predisporre un apposito decreto, del quale non si ha ancora traccia anche se la legge lo prevedeva entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Sempre la nostra lettrice: “Successivamente il concorso straordinario è stato oggetto di rivisitazione nell’ampio quadro del decreto sostegni bis che, di fatto, ha considerato non più necessario il requisito del possesso dei 24 CFU, non più il superamento della prova -mai definita- ma ha lasciato in essere l’unica condizione non meritocratica ed era, per rigore di logica, riferita all’anno in corso, ossia 2019/2020″.
“Ricordiamo, infatti, che il decreto era del 2019, anno precedente alla pandemia che prevedeva lo svolgimento del concorso nell’anno 2019/2020 pertanto, si ritiene che il punto 1, a rigor di logica, non possa esser riferibile all’anno successivo in quanto tale slittamento temporale è figlio di una pura casualità e come tale non può essere assunto come parametro discriminante”.
“La nota ministeriale emanata in data 22/07/2021 a firma del Capo Dipartimento Stefano Versari interpreta il quadro normativo di riferimento in senso restrittivo, riconoscendo l’abilitazione ai candidati che, oltre a essere presenti nelle graduatorie di merito al superamento delle prove concorsuali, abbiano anche avuto titolarità di un contratto di docenza annuale nell’anno scolastico 2020/2021. Tale interpretazione confligge con l’articolo 1, comma 9, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, che disciplina la questione di cui si tratta alle lettere e), f) e g) e con l’articolo 59 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73. Il cosiddetto “Decreto sostegni bis”, annullando la distinzione tra vincitori e idonei nelle graduatorie di merito, rende di fatto contraddittorio e incongruo il requisito del contratto annuale di docenza nell’anno 2020/21″.
“Se infatti nel bando originario i vincitori potevano “altresì conseguire l’abilitazione prima dell’immissione in ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2 e 3″ (ora soppressi) non si capisce perché ora, con un’unica graduatoria di merito che non distingue vincitori e idonei, sussista il requisito del contratto al 30/06/21”.
“Tale requisito è gravemente lesivo dei diritti di quanti abbiano assunto servizio con i cosiddetti “contratti Covid” nonché di tutti i docenti – con tre anni di servizio e vincitori del concorso – che abbiano avuto supplenze brevi o al termine delle lezioni nel corso dell’ultimo anno o non siano titolari di contratto alcuno. Questi docenti si vedranno in molti casi scavalcati nelle graduatorie provinciali da colleghi con punteggi più bassi in virtù di circostanze casuali e non meritocratiche quali, appunto, la presenza/assenza di un contratto e le mere durate o estensioni dei contratti a tempo determinato. Nelle intenzioni del legislatore il Decreto sostegni bis mirava a una semplificazione della procedura abilitante per quanti avessero superato con merito la prova concorsuale, pertanto il secondo requisito risulta evidentemente contrario alla ratio della norma stessa”.
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