Il ministero dell’Istruzione dovrà svolgere le prove suppletive per chi, causa Covid o in quarantena, non ha potuto partecipare alla procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, indetta dallo stesso dicastero per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno: la decisione è stata presa dal Tar del Lazio, con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto diversi docenti che nello scorso autunno non avevano potuto partecipare alla sessione ordinaria d’esame perché collocati in isolamento fiduciario o in quarantena per l’applicazione delle misure sanitarie di prevenzione dal Covid-19. Il Tar ha quindi imposto all’amministrazione “di disporre l’esperimento di prove suppletive per i ricorrenti che dimostrino di essere stati impossibilitati a partecipare al concorso in parola per ragioni inerenti le misure di tutela in discorso”.
La linea intrapresa dalla difesa dei docenti, secondo i quali c’è una “manifesta illogicità e macroscopica irragionevolezza” delle scelte compiute dall’Amministrazione, è stata accolta dal giudice amministrativo, il quale ha concordato sul fatto che le condizioni di diffusione del virus e l’assoluta prevedibilità di una situazione come quella di fatto verificatasi avrebbero dovuto imporre l’immesdaita previsione di prove suppletive in favore dei candidati impediti a partecipare perché sottoposti a misure sanitarie di prevenzione.
I legali degli insegnanti hanno anche denunciato la disparità di trattamento e la violazione di protocolli di sicurezza.
Il Tribunale amministrativo regionale, vagliando congiuntamente i tre motivi di ricorso proposti, ha ritenuto di accogliere le tesi dei ricorrenti.
Sulla base di una serie di ordinanze in materia, i giudici hanno ritenuto che i principi delineati sono pienamente applicabili al caso di specie, in particolare per “la conferma della radicale e assoluta diversità delle situazioni di mero personale impedimento (singolo o collettivo), che sono e rimangono certamente non tutelabili rispetto all’interesse alla celere conclusione dei concorsi, rispetto alle situazioni di impedimento, come nel caso di specie, dovuto a straordinarie ed emergenziali misure di sanità pubblica generali decise nell’interesse collettivo”.
Inoltre, i giudici concordano con “il carattere sostanzialmente riparatorio delle sessioni suppletive o supplementari di un concorso per coloro che dimostrino di essere stati impediti per factum principis connesso a imperiose e esigenze extra ordinem di salute collettiva; la imprescindibilità della tutela delle posizioni giuridiche soggettive, da considerarsi anche alla stregua di diritti costituzionali, incise dalle suddette misure di sanità pubblica e la insussistenza di una impossibilità tecnica di previsione o di esecuzione di prove suppletive”.
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