Si attende ormai il bando del concorso straordinario infanzia e primaria. Infatti, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che regola la procedura, è atteso il bando, che andrà a precisare le scadenze per presentare le domande e le altre informazioni utili per i partecipanti.
In attesa di ciò, volgiamo uno sguardo in là al concorso, ovvero, rispondiamo ad una lettrice che ci chiede come funzioneranno le assunzioni in seguito al concorso straordinario.
E’ bene sottolineare prima di ogni altra cosa che il concorso straordinario si svolgerà solo una volta, ovvero, sappiamo che di tratta della procedura riservata per “sanare” la questione diplomati magistrale. Ma sappiamo benissimo che subito dopo la procedura riservata ci sarà quella ordinaria, sempre per la scuola dell’infanzia e primaria.
Ma i vincitori del concorso straordinario (o meglio i partecipanti, visto che non si tratta di una procedura selettiva), dovranno dare la precedenza ai colleghi già inseriti in GaE: infatti, il decreto dignità prevede che per le immissioni in ruolo si assegni il 50% dei posti alle graduatorie ad esaurimento e il restante 50% ai concorsi. Nel caso si esauriscano le GaE, i posti residui confluiranno nella quota destinata ai concorsi.
Per quanto riguarda i concorsi, saranno i vincitori del concorso docenti 2016 ad avere la corsia preferenziale, quindi sarà prioritario rispetto agli altri. Nel caso residuino posti, per le assunzioni si pescherà dalle graduatorie del concorso straordinario e dal nuovo concorso ordinario, con quote del 50% ciascuno.
Quando si esaurirà anche la graduatoria del concorso straordinario i posti residui si assegneranno al nuovo concorso ordinario.
Il concorso straordinario da 12 mila posti consisterà in una prova orale e nella valutazione dei titoli, il cui esito produrrà un punteggio ma nessuna esclusione.
Come abbiamo già scritto, potranno partecipare alla procedura:
– i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.
– La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è invece solo consentita a coloro che siano in possesso dei succitati requisiti. Inoltre, per tali posti sarà necessario possedere il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione in un’unica regione per una o più delle procedure.
Il termine per la presentazione dell’istanza è fissato alle 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle domande.
Un anno di servizio, ribadiamo, è valido quando si raggiungono i 180 giorni.
Questo vuol dire che per partecipare, secondo quanto riporta l’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124., bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico.
In alternativa, viene considerato valido il servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami. Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.
Ricordiamo che non è possibile sommare servizi che si riferiscono ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno calcolati solo per un anno scolastico.
Per cui, in definitiva, non è necessario aver accumulato due anni di servizio per intero, ma che ogni anno abbia almeno 180 giorni di servizio o l’assunzione a tempo determinato per un intero quadrimestre dal 1° febbraio. Sempre negli ultimi otto anni.
Invece, a proposito di conferme, c’è da segnalare l’impossibilità di valutare come valido il servizio svolto nelle scuole paritarie.
Su questo punto, nonostante le proteste di molti docenti, l’amministrazione non ha voluto fare marcia indietro. Sin dal decreto dignità, il requisito per partecipare al concorso, è quello dell’obbligo di avere svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico, “presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n° 124 e successive modificazione”.
Le scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000, pur assolvendo un servizio di istruzione pubblica, rientrano nel comparto delle scuole non statali, ma, proprio in virtù della equipollenza generalmente riconosciuta come servizio pubblico, sorprende un po’ tale presa di posizione della maggioranza che ha presentato l’emendamento.
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