Come scritto in precedenza, è arrivato nella serata del 26 ottobre in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che regola il concorso straordinario infanzia e primaria. Adesso si attende il bando del concorso, che preciserà le scadenze per presentare le domande e le altre informazioni utili per i partecipanti. Ricordiamo che, in base a quanto riferito dall’amministrazione ai sindacati, le domande dovrebbero partire dal 5 novembre fino al 5 dicembre. Tuttavia, per la conferma, attendiamo la pubblicazione del bando.
Le graduatorie regionali: come funzionano
Al termine della procedura concorsuale, la commissione di valutazione, andrà a valutare le prove ed i titoli e stilerà una graduatoria regionale.
Ciascuna graduatoria comprende tutti i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale.
Tali graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR entro il 30 luglio 2019, saranno trasmesse al sistema informativo del Ministero e pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR, nonché sul sito internet del Ministero.
Le graduatorie saranno utilizzate annualmente, nei limiti previsti dalla legge, ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.
Tutti gli insegnanti immessi in ruolo saranno sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova, ad eccezione dei docenti che lo abbiano già superato positivamente, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.
Cosa comporta l’immissione in ruolo dalla graduatoria
L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, la decadenza dalle altre graduatorie dello stesso concorso.
Inoltre, l’assunzione genererà la decadenza dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento a cui si era già iscritti in precedenza.
Infine, il decreto chiarisce che la rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporterà esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa e non dalle eventuali altre in cui si concorre.
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Chi potrà partecipare al concorso
Il concorso straordinario da 12 mila posti consisterà in una prova orale e nella valutazione dei titoli, il cui esito produrrà un punteggio ma nessuna esclusione.
Come abbiamo già scritto, potranno partecipare alla procedura:
– i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.
– La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è invece solo consentita a coloro che siano in possesso dei succitati requisiti. Inoltre, per tali posti sarà necessario possedere il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione in un’unica regione per una o più delle procedure.
Il termine per la presentazione dell’istanza è fissato alle 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle domande.
Come calcolare il servizio
Un anno di servizio, ribadiamo, è valido quando si raggiungono i 180 giorni.
Questo vuol dire che per partecipare, secondo quanto riporta l’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124., bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico.
In alternativa, viene considerato valido il servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami. Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.
Ricordiamo che non è possibile sommare servizi che si riferiscono ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno calcolati solo per un anno scolastico.
Per cui, in definitiva, non è necessario aver accumulato due anni di servizio per intero, ma che ogni anno abbia almeno 180 giorni di servizio o l’assunzione a tempo determinato per un intero quadrimestre dal 1° febbraio. Sempre negli ultimi otto anni.
Non vale il servizio nelle scuole paritarie
Invece, a proposito di conferme, c’è da segnalare l’impossibilità di valutare come valido il servizio svolto nelle scuole paritarie.
Su questo punto, nonostante le proteste di molti docenti, l’amministrazione non ha voluto fare marcia indietro. Sin dal decreto dignità, il requisito per partecipare al concorso, è quello dell’obbligo di avere svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico, “presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n° 124 e successive modificazione”.
Le scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000, pur assolvendo un servizio di istruzione pubblica, rientrano nel comparto delle scuole non statali, ma, proprio in virtù della equipollenza generalmente riconosciuta come servizio pubblico, sorprende un po’ tale presa di posizione della maggioranza che ha presentato l’emendamento.
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