Il Ministero dell’Istruzione ha definito quali regioni saranno aggregate in relazione all’esiguo numero di domande di partecipazione espresse per il concorso straordinario infanzia e primaria.
L’Ufficio scolastico regionale (USR) della regione in cui si svolgerà la prova orale sarà responsabile dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione di distinte graduatorie di merito.
Ecco le regioni interessate alle aggregazioni territoriali
Infanzia posto comune: Molise, Basilicata
Infanzia posto di sostegno: Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria
Scuola primaria posto comune: Molise
Scuola primaria posto sostegno: Molise, Sardegna, Umbria, Friuli-Venezia Giulia,Liguria, Piemonte, Basilicata
Sul bando del concorso, all’articolo 7, viene riportato che il diario di svolgimento della prova orale con l’indicazione della sede di destinazione dei candidati distribuiti è comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Questa comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Bisogna inoltre ricordare che all’atto del primo insediamento di ciascuna commissione di valutazione, la stessa provvederà all’estrazione della lettera alfabetica dalla quale si partirà per l’espletamento della prova orale. La predetta estrazione avverrà in seduta pubblica.
Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione in base al programma e i contenuti dell’Allegato A del Decreto Ministeriale e secondo i criteri generali di cui all’articolo 6.
Ogni candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno escluse dai successivi sorteggi.
I candidati devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo.
Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
La prova del concorso non potrà avere luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
Il concorso straordinario, ricordiamo, non è selettivo ed è composto da una prova orale a cui si andrà ad aggiungere la valutazione dei titoli posseduti.
Per quanto riguarda la prova orale, questa avrà una durata massima complessiva di 30 minuti e consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).
La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti relativi alla scuola dell’infanzia e primaria, ha per oggetto il programma generale e specifico di cui all’allegato A del decreto ministeriale e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La prova orale per la scuola dell’infanzia valuta anche l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento della lingua inglese, la prova orale per la scuola primaria valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica.
La griglia nazionale di valutazione di cui all’art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della competenza
didattica.
Per quanto riguarda i posti di sostegno, la prova orale verte sul programma generale e specifico di cui all’allegato A del decreto ministeriale, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno agli allievi con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La prova orale per il sostegno presso la scuola dell’infanzia valuta anche l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue
comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Per quanto riguarda invece la scuola primaria, la prova orale per il sostegno valuta l’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica speciale.
La griglia nazionale di valutazione di cui all’art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della competenza didattica.
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