Concorsi

Concorso straordinario infanzia e primaria, domande dal 5 novembre?

Il 23 ottobre i sindacati hanno incontrato l’amministrazione e discusso in merito al concorso straordinario infanzia e primaria.

Dall’incontro è emersa, una probabile data in cui potrebbero iniziare a pervenire le domande dei partecipanti, ovvero l’istanza potrebbe essere presentata dal 5 novembre al 5 dicembre.
Data che comunque non possiamo confermare al 100%.

La procedura sarà bandita in tutte le regioni. Ovviamente le possibilità di accesso al ruolo non sono uguali dappertutto. L’istanza può essere presentata in un’unica regione, anche per più procedure contemporaneamente (ad es. infanzia e primaria, oppure posto comune e sostegno).

È previsto un contributo di segreteria pari a 10 euro per ciascuna procedura per cui si concorre.

Chi potrà partecipare al concorso per maestri d’infanzia e primaria

Il concorso straordinario da 12 mila posti, ribadiamo, consisterà in una prova orale, il cui esito produrrà un punteggio ma nessuna esclusione.

Come abbiamo già scritto, potranno partecipare alla procedura:

–  i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.

– La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è invece solo consentita a coloro che siano in possesso dei succitati requisiti. Inoltre, per tali posti sarà necessario possedere il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).

Inoltre, la bozza riportata in precedenza riporta che saranno ammessi con riserva:

  • coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui alle sopra riportate lettere a), b), c), abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento al Miur, entro la data termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;
  • coloro che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal DM 141/2017, come modificato dal decreto 13 aprile 2017, n. 226.

I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione in un’unica regione per una o più delle procedure.

Così saranno valutate le prove

30 punti di valutazione della prova sono così ripartiti: fino a 8 per la capacità di progettazione didattica, e altrettanti per la padronanza dei contenuti delle competenze metodologiche, fino a un massimo di 4 per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione, fino a 5 per “l’interlocuzione con la commissione sui contenuti dell’argomento assegnato e sui contenuti del programma generale”, altri 5 punti, al massimo, per l’abilità nelle comprensione scritta e nell’orale in una lingua comunitaria, tra francese, inglese, tedesco e spagnolo di livello almeno B2 del quadro comune europeo.

Come calcolare il servizio

Un anno di servizio, ribadiamo, è valido quando si raggiungono i 180 giorni.

Questo vuol dire che per partecipare, secondo quanto riporta l’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124., bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico.

In alternativa, viene considerato valido il servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami. Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.

Ricordiamo che non è possibile sommare servizi che si riferiscono ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno calcolati solo per un anno scolastico.

Per cui, in definitiva, non è necessario aver accumulato due anni di servizio per intero, ma che ogni anno abbia almeno 180 giorni di servizio o l’assunzione a tempo determinato per un intero quadrimestre dal 1° febbraio. Sempre negli ultimi otto anni.

Non vale il servizio nelle scuole paritarie

Invece, a proposito di conferme, c’è da segnalare l’impossibilità di valutare come valido il servizio svolto nelle scuole paritarie.
Su questo punto, nonostante le proteste di molti docenti, l’amministrazione non ha voluto fare marcia indietro. Sin dal decreto dignità, il requisito per partecipare al concorso, è quello dell’obbligo di avere svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico, “presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n° 124 e successive modificazione”.

Le scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000, pur assolvendo un servizio di istruzione pubblica, rientrano nel comparto delle scuole non statali, ma, proprio in virtù della equipollenza generalmente riconosciuta come servizio pubblico, sorprende un po’ tale presa di posizione della maggioranza che ha presentato l’emendamento.

Per la procedura straordinaria il Governo, specie il M5S, ha da subito chiarito che non avrebbe conteggiato gli anni di precariato nelle scuole paritarie.

 

Fabrizio De Angelis

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