Già oggi potrebbe arrivare in Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione per il concorso riservato ai docenti precari per la scuola dell’infanzia e della primaria che hanno alle spalle due anni di servizio negli ultimi otto.
Così come segnala Italia Oggi, è saltata la previsione della durata del colloquio, che era di soli 15 minuti nella versione iniziale del decreto. Nel decreto si legge che “la commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la conoscenza della lingua straniera”. Resta il contingentamento invece della lezione, 30 minuti.
I 30 punti di valutazione della prova sono così ripartiti: fino a 8 per la capacità di progettazione didattica, e altrettanti per la padronanza dei contenuti delle competenze metodologiche, fino a un massimo di 4 per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione, fino a 5 per “l’interlocuzione con la commissione sui contenuti dell’argomento assegnato e sui contenuti del programma generale”, altri 5 punti, al massimo, per l’abilità nelle comprensione scritta e nell’orale in una lingua comunitaria, tra francese, inglese, tedesco e spagnolo di livello almeno B2 del quadro comune europeo.
Dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, scatteranno i 30 giorni entro i quali i candidati potranno fare domanda, esclusivamente online. Potranno fare istanza di partecipazione sia per infanzia che per primaria ma per una sola regione. La graduatoria che scaturirà dal concorso sarà di ambito regionale e a esaurimento.
Domande entro fine novembre. Così da fare le convocazioni già a dicembre. Quello che è certo è che al massimo entro la fine dell’anno scolastico la selezione dovrà essere chiusa.
Al 30 giugno 2019, infatti, decadranno anche i contratti di supplenza ponte messi in campo dal decreto dignità per i docenti licenziati in seguito alle sentenze.
Il concorso straordinario da 12 mila posti, ribadiamo, consisterà in una prova orale, il cui esito produrrà un punteggio ma nessuna esclusione.
Come abbiamo già scritto, potranno partecipare alla procedura:
– i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.
– La partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, è invece solo consentita a coloro che siano in possesso dei succitati requisiti. Inoltre, per tali posti sarà necessario possedere il titolo di specializzazione (anche conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
Inoltre, la bozza riportata in precedenza riporta che saranno ammessi con riserva:
I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione in un’unica regione per una o più delle procedure.
Un anno di servizio, ribadiamo, è valido quando si raggiungono i 180 giorni.
Questo vuol dire che per partecipare, secondo quanto riporta l’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124., bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico.
In alternativa, viene considerato valido il servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami. Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.
Ricordiamo che non è possibile sommare servizi che si riferiscono ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno calcolati solo per un anno scolastico.
Per cui, in definitiva, non è necessario aver accumulato due anni di servizio per intero, ma che ogni anno abbia almeno 180 giorni di servizio o l’assunzione a tempo determinato per un intero quadrimestre dal 1° febbraio. Sempre negli ultimi otto anni.
Invece, a proposito di conferme, c’è da segnalare l’impossibilità di valutare come valido il servizio svolto nelle scuole paritarie.
Su questo punto, nonostante le proteste di molti docenti, l’amministrazione non ha voluto fare marcia indietro. Sin dal decreto dignità, il requisito per partecipare al concorso, è quello dell’obbligo di avere svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due annualità di servizio specifico, “presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n° 124 e successive modificazione”.
Le scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000, pur assolvendo un servizio di istruzione pubblica, rientrano nel comparto delle scuole non statali, ma, proprio in virtù della equipollenza generalmente riconosciuta come servizio pubblico, sorprende un po’ tale presa di posizione della maggioranza che ha presentato l’emendamento.
Per la procedura straordinaria il Governo, specie il M5S, ha da subito chiarito che non avrebbe conteggiato gli anni di precariato nelle scuole paritarie.
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