Nel periodo in cui gli strascichi della pandemia costringevano ancora migliaia di persone stare chiuse in casa e, di contro, il Ministero dell’Istruzione decideva di far partire comunque il concorso straordinario indetto con D.D.G. 23 aprile 2020 n. 510, avevamo già segnalato l’opportunità di un rinvio dello stesso, in attesa di tempi migliori.
Vista la straordinarietà della situazione, per tutti coloro i quali si fossero trovati nell’impossibilità di presentarsi il giorno previsto per lo svolgimento della prova scritta, avevamo quindi consigliato di inviare una richiesta di svolgimento di prova suppletiva e, in caso di mancata risposta, o di rigetto della stessa, di rivolgersi al Tribunale amministrativo per rivendicare l’ammissione alla prova suppletiva.
Sono stati infatti numerosissimi i candidati i quali non hanno potuto partecipare alla prova concorsuale, i quanto colpiti da Covid o comunque posti in isolamento, o hanno deciso, per cautela, di non affrontare il rischio di un viaggio per evitare di esporsi a contagio.
In effetti avevamo visto giusto, considerato che sia il Tar Lazio in primo grado che il Consiglio di Stato in appello, nella fase cautelare, avevano accolto le domande di ammissione alla prova suppletiva proposte dai ricorrenti che non avevano potuto presentarsi alla prova ordinaria del concorso.
Il Tar Lazio aveva peraltro confermato con sentenza il proprio orientamento favorevole.
Centinaia di candidati avevano quindi avuto la possibilità di partecipare al concorso straordinario, attraverso apposite sessioni suppletive d’esame disposte dal Ministero in esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Sennonché, affrontando nel merito la questione, il Consiglio di Stato ha ribaltato l’orientamento favorevole espresso dal Tar in primo grado, accogliendo i ricorsi in appello proposti dal Ministero dell’Istruzione.
In particolare, secondo i Giudici di Palazzo Spada, la situazione di emergenza epidemiologica, unitamente alle conseguenti misure adottate a tutela della pubblica incolumità, non sarebbero idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove scritte di esame, onde assicurare l’osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto della par condicio tra i candidati.
E ciò sulla base del principio d’ordine generale secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato con conseguente sua esclusione dalla selezione.
Sennonché, come detto, numerosi candidati avevano svolto le prove suppletive disposte dal Ministero, risultando vincitori e venendo immessi in ruolo, seppure con riserva.
Una doccia fredda quindi per quanti ormai confidavano, avendo superato anche brillantemente il concorso, di essere al sicuro.
Bisognerà però vedere come reagirà il Ministero in seguito alle pronunce del Consiglio di Stato, tenuto conto che, di regola, i contratti a tempo indeterminato subiscono una risoluzione di diritto nel caso di annullamento della procedura di reclutamento.
In effetti, meriterebbe tutela il legittimo affidamento che questi candidati hanno riposto nella condotta del Ministero che, dopo il superamento delle prove suppletive, ha proceduto con la stipula in loro favore dei contratti di assunzione a tempo indeterminato e, in questo senso, potrebbe tornare utile una interessante e recente decisione dello stesso Consiglio di Stato, secondo cui dovrebbe darsi prevalenza al principio di rispetto del dato sostanziale concernente la vita ed i beni dei cittadini, nonché delle finalità dell’azione amministrativa volta al reclutamento dei migliori insegnanti, e ciò in osservanza del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
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