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Concorso straordinario. Le graduatorie

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Tutti i docenti che partecipano al concorso straordinario bis per la scuola secondaria di primo e secondo grado che superano la prova  disciplinare prevista dal bando, saranno inseriti in graduatoria sulla base del punteggio complessivo dato dalla prova concorsuale e dai titoli posseduti all’atto della domanda di partecipazione.

 Graduatorie di merito

Ogni commissione predispone delle graduatorie di merito diverse per classe di concorso e per singola regione indipendentemente dall’aggregazione interregionale delle procedure.

Aggregazione regioni

Le aggregazioni delle regioni può essere disposta anche successivamente alla presentazione delle domande qualora in una regione i partecipanti dovessero essere un numero esiguo, fino a un massimo di 150 candidati.

Punteggio perseguibile

Il punteggio massimo perseguibile da ogni candidato è di 150 punti di cui 100 punti nell’unica prova disciplinare orale prevista dalla procedura e 50 punti per i titoli e per il servizio.

Valutazione titoli e servizio

A ogni candidato sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti per i titoli e per il servizio prestato secondo l’allegata tabella B, qualora un candidato dovesse superare i 50 punti previsti, la valutazione è ricondotta a tale limite massimo.

Precedenze

Nella stesura delle graduatorie le commissioni avranno cura di applicare le preferenze, in caso di parità di punteggio, secondo quanto previsto dall’art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. n° 487 del 1994.

Le categorie che hanno la precedenza nei pubblici concorsi sono:

Le categorie che a parità di merito hanno la preferenza nel seguente ordine sono: 
   1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
   2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
   3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
   4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico e privato; 
   5) gli orfani di guerra; 
   6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
   7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore  pubblico e privato; 
   8) i feriti in combattimento; 
   9) gli insigniti di croce  di  guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
   10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
   11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
   12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
   13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
   14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
   15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore  pubblico e privato; 
   16) coloro che abbiano prestato servizio   militare come combattenti; 
   17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il 
          concorso; 
   18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
   19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
   20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
    b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
    c) dalla maggiore età.

Approvazione graduatorie

Le commissioni ultimate le operazioni relativi alla stesura delle graduatorie, procedono ad inoltrarle al dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale che le approva con decreto e le pubblica all’albo e sul sito internet dell’USR.