Tutti i docenti che partecipano al concorso straordinario bis per la scuola secondaria di primo e secondo grado che superano la prova disciplinare prevista dal bando, saranno inseriti in graduatoria sulla base del punteggio complessivo dato dalla prova concorsuale e dai titoli posseduti all’atto della domanda di partecipazione.
Ogni commissione predispone delle graduatorie di merito diverse per classe di concorso e per singola regione indipendentemente dall’aggregazione interregionale delle procedure.
Le aggregazioni delle regioni può essere disposta anche successivamente alla presentazione delle domande qualora in una regione i partecipanti dovessero essere un numero esiguo, fino a un massimo di 150 candidati.
Il punteggio massimo perseguibile da ogni candidato è di 150 punti di cui 100 punti nell’unica prova disciplinare orale prevista dalla procedura e 50 punti per i titoli e per il servizio.
A ogni candidato sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti per i titoli e per il servizio prestato secondo l’allegata tabella B, qualora un candidato dovesse superare i 50 punti previsti, la valutazione è ricondotta a tale limite massimo.
Nella stesura delle graduatorie le commissioni avranno cura di applicare le preferenze, in caso di parità di punteggio, secondo quanto previsto dall’art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. n° 487 del 1994.
Le categorie che hanno la precedenza nei pubblici concorsi sono:
Le categorie che a parità di merito hanno la preferenza nel seguente ordine sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.
Le commissioni ultimate le operazioni relativi alla stesura delle graduatorie, procedono ad inoltrarle al dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale che le approva con decreto e le pubblica all’albo e sul sito internet dell’USR.
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