L’incontro Miur-sindacati del 29 gennaio ha portato una rottura fra le parti in merito ai concorsi scuola 2020. Se è vero che l’amministrazione ha rigettato la maggior parte delle richieste sindacali, è vero che su alcuni punti si è raggiunto quanto meno un chiarimento, a proposito ad esempio del concorso scuola straordinario.
Infatti, in merito al concorso scuola straordinario, il Ministero ha chiarito il tema che riguarda l’abilitazione in altro grado di scuola.
Infatti, fra i requisiti di accesso, è scritto “titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso”.
Si intende anche abilitazione per altro grado di scuola, quindi infanzia e primaria?
La risposta fornita dall’amministrazione è: “Si intende anche abilitazione per altro grado di scuola“.
Ciò significa che, una maestra che insegna di scuola primaria, abilitata per quel grado di istruzione, se è in possesso della laurea per la scuola secondaria, e ha comunque maturato il servizio dei tre anni nella scuola secondaria di cui uno specifico, può accedere al concorso scuola straordinario.
Vista la situazione delicata, attendiamo risvolti nei prossimi giorni.
Ricordiamo che potranno partecipare al concorso scuola 2020 straordinario, i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.
Il concorso scuola 2020 straordinario ai fini dell’immissione in ruolo, vedrà una prova selettiva computer based che si supera con un punteggio minimo di 7/10; Le graduatorie di merito saranno redatte sommando i punteggi dei titoli culturali e di servizio posseduti più il punteggio ottenuto nella prova selettiva.
Successivamente si procederà all’assunzione in ruolo secondo la posizione in graduatoria.
I docenti assunti saranno ammessi all’anno di prova e di formazione (180 giorni di servizio e 120 di attività didattica) durante il quale, se ne sono sprovvisti, dovranno acquisire 24 CFU a carico dello Stato.
Al termine di tale periodo, per ottenere la conferma in ruolo, dovranno essere valutati dal comitato di valutazione della scuola dove prestano servizio, integrato da un componente esterno.
Nel caso in cui non si dovesse superare per due volte (considerato che il periodo di prova è ripetibile) la prova orale prevista al termine del periodo di prova, il contratto di assunzione è risolto.
Le assunzioni dei vincitori potranno continuare anche dopo il suddetto periodo, perché la graduatoria di merito è ad esaurimento.
I posti saranno suddivisi tra posti comuni e posti di sostegno.
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