Nel corso della diretta del 13 maggio, si sono affrontati ancora una volta temi che riguardano la partecipazione al concorso scuola straordinario. Nello specifico si è parlato anche della possibilità dei candidati di partecipare alla procedura per l’immissione in ruolo e quella per l’abilitazione.
Entrambi i bandi di concorso scuola straordinario, sia per immissione in ruolo che per abilitazione, non prevedono limiti alla possibilità di poter inoltrare domanda per entrambe le procedure: quindi, in teoria, possedendo i requisiti stabiliti per entrambi i bandi, un candidato potrebbe concorrere per il concorso straordinario immissione in ruolo in una regione e per l’abilitazione in un’altra.
Tuttavia, l’unico ostacolo che potrebbe presentarsi, potrebbe essere quello riguardante la contemporaneità delle prove: al momento non è chiaro se le due procedure si svolgeranno in contemporanea o meno. Sappiamo che le domande di partecipazione entrambi i bandi la prevedono dal 28 maggio al 3 luglio, ma lo svolgimento delle prove ancora non è stato definito, anche in virtù dell’incertezza dovuta all’iter parlamentare del decreto scuola, che ancora non ha svelato alcuni tasselli importanti.
Ricordiamo che per partecipare al concorso straordinario secondaria bisogna possedere i seguenti requisiti:
Prima di tutto ricordiamo che sono escluse le classi di concorso a esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti e precisamente: A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33.
Può partecipare chi ha i seguenti requisiti:
a) Aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l’anno scolastico 2008/09 e il 2019/20.
Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).
b) aver svolto almeno una annualità di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale si sceglie di partecipare.
È possibile far valere il servizio dell’anno scolastico 2019/20, purché entro il 30 giugno 2020 si raggiunga il requisito dell’annualità.
Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c.
c) Titolo di studio di accesso idoneo per la classe di concorso scelta.
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