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Concorso straordinario, presto la tabella titoli valutabili

Il MIUR, ai sensi dell’art.1 del d.l. n.126 del 29 ottobre 2019, è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Concorso straordinario scuola secondaria

I titoli per accedere al concorso straordinario della scuola secondaria riguardano la laurea o il titolo di studio di cui all’art.5 del d.lgs. 59/2017. La partecipazione alla procedura del concorso straordinario è riservata ai docenti che, tra l’anno scolastico 2011-2012 e quello 2018-2019 (per cui non vale l’anno scolastico in corso), abbiano svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive.

Tali annualità sono valide se il servizio svolto è di almeno 180 giorni oppure un servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni con svolgimento degli scrutini finali, inoltre tali annualità devono essere state svolte esclusivamente in scuole statali per ambire all’immissione in ruolo, mentre se il servizio di tre anni,  svolto negli ultimi otto ( dal 2011-2012 al 2018-2019), fosse stato svolto con il contributo parziale o totale del servizio in scuole paritarie, la partecipazione al concorso straordinario per la scuola secondaria sarebbe attuata solo ai fini abilitanti.

Almeno uno degli anni di servizio suddetti deve essere stato svolto nella classe di concorso per cui si chiede la partecipazione e si deve possedere il titolo di studio. Se si vuole partecipare al concorso straordinario per i posti di sostegno, il docente deve avere il relativo titolo di specializzazione.

Il docente può partecipare al concorso straordinario per una sola regione, per una sola tipologia di posto e per una sola classe di concorso.

Titoli valutabili nella graduatoria regionale del concorso

Come specificato nel comma 9 dell’art.1 del decreto legge 126/2019, con l’espletazione del concorso straordinario verrà formata una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla e della valutazione dei titoli che verranno definiti nel bando di concorso, nel limite dei 24 mila posti riservati ai vincitori.

Proprio in questi giorni al Miur stanno proprio lavorando per mettere a punto la tabella dei titoli valutabili e da dichiarare all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario. Tale tabella sarà parte integrante del bando di concorso. Non appena verrà presentata la prima bozza della tabella dei titoli con i relativi punteggi, sarà nostra cura darne informazione ai nostri lettori.

Prova orale e 24 CFU

I docenti vincitori durante il loro anno di prova acquisiranno, a spese dello Stato, i 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e in metodologie e tecnologie didattiche, alla fine dell’anno di prova dovranno sostenere una prova orale con il comitato di valutazione della scuola con l’aggiunta di un membro esterno. Sarà un decreto ministeriale a stabilire le modalità di questa prova orale conclusiva del concorso straordinario e dell’immissione in ruolo.

I docenti idonei ma non vincitori, ma inseriti negli elenchi degli idonei all’insegnamento, se dovessero avere un contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, dovranno conseguire i 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e in metodologie e tecnologie didattiche (si presume a spese proprie) e dovranno superare la prova orale con il comitato valutazione e un membro esterno aggiunto.

Lucio Ficara

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