Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, all’art. 1 contiene “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”.
In particolare, il decreto prevede l’autorizzazione a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo. La procedura è inoltre finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.
Chi può partecipare al concorso straordinario secondaria
Il comma 5 dell’art. 1 stabilisce che la procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.
Per gli ITP, il requisito di accesso è ancora il diploma di scuola secondaria di secondo grado e i tre anni di servizio sempre nell’ottennio 2011/12-2018/19.
Cosa si intende per annualità di servizio
In proposito, la legge 124/99, all’art. 11, comma 14, prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Come si valuta il servizio
Il servizio di cui alla lettera a) è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Ed è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del DPR 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti.
Servizio nelle scuole paritarie
Inoltre, esclusivamente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento (e non dunque per l’immissione in ruolo) è ammesso a partecipare alla procedura chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Ovviamente restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al suddetto comma 5.
Posti su sostegno
Come già detto, per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.
Questo significa che i docenti in possesso della specializzazione sul sostegno possono concorrere per i posti di sostegno, se hanno svolto servizio almeno per un anno su sostegno.
Servizio su sostegno senza specializzazione
Come già chiarito in una precedente notizia, con riferimento ai docenti con tre anni di servizio svolti su sostegno, senza avere titolo di specializzazione, nel decreto legge sembrerebbe che tali docenti siano esclusi dal potere partecipare al concorso straordinario.
In proposito, le OO.SS., vista la disponibilità del MIUR a fare accedere tale personale, hanno richiesto che in sede di stesura del bando di concorso venga chiarito che i docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno, ma senza titolo di specializzazione, possano accedere al concorso straordinario su un grado di istruzione in cui hanno svolto servizio, possedendo il titolo di laurea, per l’insegnamento in una classe di concorso.
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