Precari

Concorso straordinario secondaria, come calcolare il servizio

Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, all’art. 1 contiene “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”.

In particolare, il decreto prevede l’autorizzazione a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo. La procedura è inoltre finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.

Chi può partecipare al concorso straordinario secondaria

Il comma 5 dell’art. 1 stabilisce che la procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

a) tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

Per gli ITP, il requisito di accesso è ancora il diploma di scuola secondaria di secondo grado e i tre anni di servizio sempre nell’ottennio 2011/12-2018/19.

Cosa si intende per annualità di servizio

In proposito, la legge 124/99, all’art. 11, comma 14, prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Come si valuta il servizio

Il servizio di cui alla lettera a) è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Ed è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del DPR 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti.

Servizio nelle scuole paritarie

Inoltre, esclusivamente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento (e non dunque per l’immissione in ruolo) è ammesso a partecipare alla procedura chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Ovviamente restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al suddetto comma 5.

Posti su sostegno

Come già detto, per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

Questo significa che i docenti in possesso della specializzazione sul sostegno possono concorrere per i posti di sostegno, se hanno svolto servizio almeno per un anno su sostegno.

Servizio su sostegno senza specializzazione

Come già chiarito in una precedente notizia, con riferimento ai docenti con tre anni di servizio svolti su sostegno, senza avere titolo di specializzazione, nel decreto legge  sembrerebbe che tali docenti siano esclusi dal potere partecipare al concorso straordinario.

In proposito, le OO.SS., vista la disponibilità del MIUR a fare accedere tale personale, hanno richiesto che in sede di stesura del bando di concorso venga chiarito che i docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno, ma senza titolo di specializzazione, possano accedere al concorso straordinario su un grado di istruzione in cui hanno svolto servizio, possedendo il titolo di laurea, per l’insegnamento in una classe di concorso.

TUTTO SUL CONCORSO STRAORDINARIO

Lara La Gatta

Articoli recenti

Come ridare autorevolezza genitori e scuola? Galimberti e Crepet sognano il “ritorno all’ordine e al passato”, ma la semplificazione è dannosa e fuorviante

Una delle più grandi insidie che impediscono alla riflessione sull'educazione di procedere in senso progressivo…

12/04/2025

Rsu Scuola, chi votare il 14, 15 e 16 aprile? I sindacati presentano i loro programmi elettorali: 10 VIDEO INTERVENTI

Il mondo della scuola si appresta a vivere il rinnovo delle Rsu d’Istituto: l’appuntamento, per…

12/04/2025

Elezioni RSU, nota Aran: si va avanti come previsto, il TAR non ha titolo per annullare una procedura gestita dagli stessi soggetti sindacali

Una tempesta in un bicchier d’acqua: così si potrebbe commentare la vicenda della possibile sospensione…

12/04/2025

Graduatoria 24 mesi personale Ata, domande dal 28 aprile alle ore 14 del 19 maggio. Allegato G giugno.

Il MIM ha dato ufficialmente il via ai concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione…

12/04/2025

Indicazioni nazionali 2025: bene sulla lingua italiana, la “scrittura democratica” è solo fuffa

Diceva Cesare Beccaria: “Peggio dell’ignoranza è un confuso sapere”. Dal mio punto di vista è…

12/04/2025

Studenti maltrattati, Verona un professore e due maestre sotto accusa

La cronaca scolastica è segnata da diverse vicende giudiziarie che vedono protagonisti alcuni insegnanti accusati…

12/04/2025