Il decreto scuola (il salva precari bis licenziato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 10 ottobre) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al’’interno, c’è il concorso ordinario scuola secondaria, oltre allo straordinario.
Il concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, previsto dall’art.1 del D.L. 126 del 29.10.2019, sarà bandito solo per le Regioni, per le classi di concorso e per le tipologie di posto dove si prevedono che ci siano posti disponibili e vacanti per il prossimo triennio 2020/21, 2021/22, 2022/23.
Per chi vuole lavorare nel mondo della scuola non è sempre facile districarsi tra le nozioni e le definizioni dei ruoli e dei titoli richiesti per ogni posto offerto dagli istituti.
I titoli di accesso all’insegnamento costituiscono il requisito base per accedere all’insegnamento nella scuola italiana.
Nell’ordinamento scolastico non è consentito l’accesso all’insegnamento con la laurea di primo livello; è necessario conseguire una laurea di secondo livello (specialistica o magistrale).
Potranno partecipare al concorso straordinario abilitante per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
La procedura per l’immissione si baserà su più passaggi:
Prima si svolgerà il concorso straordinario (prova selettiva computer based, che prevede quesiti a risposta multipla e si supera con un punteggio minimo di 7/10; graduatorie di merito redatte sommando i punteggi dei titoli culturali e di servizio posseduti più il punteggio ottenuto nella prova selettiva.
Successivamente si procederà all’assunzione in ruolo secondo la posizione in graduatoria. I docenti assunti saranno ammessi all’anno di prova e di formazione (180 giorni di servizio e 120 di attività didattica) durante il quale, se ne sono sprovvisti, dovranno acquisire 24 CFU a carico dello Stato.
Al termine di tale periodo, per ottenere la conferma in ruolo, dovranno essere valutati dal comitato di valutazione della scuola dove prestano servizio, integrato da un componente esterno.
Nel caso in cui non si dovesse superare per due volte (considerato che il periodo di prova è ripetibile) la prova orale prevista al termine del periodo di prova, il contratto di assunzione è risolto.
Le assunzioni dei vincitori potranno continuare anche dopo il suddetto periodo, perché la graduatoria di merito è ad esaurimento.
I posti saranno suddivisi tra posti comuni e posti di sostegno.
– DM 259/17 e relative tabelle (Decreto correttivo e integrativo del DPR 19/16)
– DPR 19/16 e relative tabelle (Nuovo regolamento delle classi di concorso)
– Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali)
– Decreto Ministeriale 92 del 23 febbraio 2016 – Titoli di specializzazione per A-23 (Italiano L2)
– Decreto Ministeriale 93 del 23 febbraio 2016 – Ambiti disciplinari nuove classi di concorso
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