Concorsi

Concorso straordinario secondaria con 5 quesiti a risposta aperta, testo in Gazzetta: domande dall’11 luglio al 10 agosto

Nella serata del 10 luglio sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 53 le modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510. (Decreto n. 783) relative al nuovo concorso straordinario, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di 32 mila docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

La nuova prova d’esame

Il nuovo concorso, come previsto dal Decreto Scuola, sostituisce la prova con test a risposta multipla, al posto della quale è stata introdotta una prova scritta per i posti  comuni articolata con “cinque quesiti a risposta aperta,  volti  all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e  didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento” più “un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da  cinque  domande  di  comprensione  a  risposta  aperta  volte   a verificare la capacità di comprensione del testo al livello  B2  del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”.

Le novità principali

Vi proponiamo alcune delle modifiche più rilevanti introdotte con il nuovo testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 luglio:

“La procedura straordinaria è bandita a livello  nazionale  ed organizzata su base regionale. I dirigenti  preposti  agli  USR  sono responsabili dello  svolgimento  dell’intera  procedura  concorsuale”.

“Qualora  le  condizioni  generali  epidemiologiche  lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta potra’  avvenire  in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per  il quale il candidato ha presentato la propria domanda”.

“I candidati  – si legge ancora nel testo pubblicato in G.U. – possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle  ore 9,00 dell’11 luglio 2020 fino alle ore 23,59 del 10 agosto 2020”.

Inoltre, “per  la  partecipazione   alla procedura è dovuto, ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge  13 luglio 2015, n. 107 nonché dell’art. 1, comma  11,  lettera  f)  del decreto-legge, il pagamento di un contributo di  segreteria  pari  ad euro 50 per ciascuna delle procedure cui si  concorre.  Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico”.

“Le   commissioni giudicatrici  dei  concorsi  sono   presiedute   da   un   professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente  scolastico e sono composte da due docenti”.

L’art. 13 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e’ cosi’ sostituito:

Art. 13 (Prova scritta). – 1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da  svolgere  con sistema informatizzato secondo il programma  di  esame previsto  dal presente bando, e’ distinta per classe di  concorso  e  tipologia  di posto. La durata della prova e’ pari a centocinquanta  minuti,  fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi  di  cui  all’art.  20  della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  1. La prova scritta per i posti comuni,  e’  finalizzata  alla valutazione  delle  conoscenze  e  delle  competenze  disciplinari  e didattico-metodologiche, nonche’ della capacita’ di comprensione  del testo in lingua inglese ed e’ articolata come segue:
  1. cinque quesiti a risposta aperta, volti  all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e  didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
  2. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque  domande  di  comprensione  a  risposta  aperta  volte   a verificare la capacita’ di comprensione del testo al livello  B2  del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
  3. La prova scritta per i posti  di  sostegno  e’  finalizzata all’accertamento  delle  metodologie  didattiche  da  applicare  alle diverse tipologie di disabilita’, nonche’ finalizzata a  valutare  le conoscenze dei  contenuti  e  delle  procedure  volte  all’inclusione scolastica degli alunni con disabilita’, oltre che  la  capacita’  di comprensione del testo in lingua inglese ed e’ articolata come segue:
  4. cinque quesiti a risposta aperta, volti  all’accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse  tipologie  di disabilita’,  nonche’  finalizzata  a  valutare  le  conoscenze   dei contenuti e delle procedure  volte  all’inclusione  scolastica  degli alunni con disabilita’;
  1. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque  domande  di  comprensione  a  risposta  aperta  volte   a verificare la capacita’ di comprensione del testo al livello  B2  del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
  2. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese e’ svolta interamente in inglese ed  e’  composta  da  6  quesiti  a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze  e competenze disciplinari e didattico-metodologiche.
  3. I quesiti di cui al comma 2, lettera  a)  delle  classi  di concorso relative alle restanti lingue straniere, sono  svolti  nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della  capacita’  di comprensione del testo in lingua inglese al  livello B2  del  Quadro comune europeo di riferimento per  le  lingue  di  cui  al  comma  2, lettera b).

Per la  valutazione  delle  prove  scritte,  le  commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie  di  valutazione  predisposte dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art.  6,  che  sono  rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova.

A ciascuno dei quesiti di cui ai commi 2, lettera a),  e  3, lettera a), e’ assegnato un punteggio massimo pari  a  15  punti.  Al quesito di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono  assegnati 5 punti.

Cinque tra i quesiti relativi alla  prova  scritta  per  le classi di concorso di lingua inglese sono valutati 15 punti ciascuno, un quesito e’ valutato 5 punti.

Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati  checonseguono un punteggio complessivo non inferiore a  56/80,  ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8.

Il mancato superamento della  prova  comporta  l’esclusione dal prosieguo della procedura.

Viene confermato che “ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo  nell’anno  scolastico  2021/2022  che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura  per  l’anno scolastico 2020/2021 e’  riconosciuta  la  decorrenza  giuridica  del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020”.

Alessandro Giuliani

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