Abbiamo riferito che sono stati approvati gli emendamenti al decreto scuola, tra cui quelli relativi al concorso scuola straordinario.
Uno degli emendamenti approvati dalle Commissioni Cultura e Lavoro alla Camera, riguarda l’estensione temporale del servizio prestato nella scuola statale: ricordiamo, infatti, che al concorso docenti straordinario possono partecipare i precari con tre annualità di servizio svolti nella scuola statale.
Il decreto scuola prevedeva in prima battuta che l’annualità di servizio valida fosse conteggiata dall’anno 2011/2012, mentre adesso, con l’emendamento, il conteggio degli anni di servizio nella scuola statale inizia dall’anno scolastico 2008/2009.
Complessivamente, quindi, la fascia temporale per i tre anni di servizio va dal 2008/2009 fino al 2019/2020, quindi conteggiando anche l’anno in corso di servizio. Ciò vuol dire che la platea di partecipanti al concorso scuola secondaria straordinario si allargherà parecchio.
Potranno partecipare al concorso straordinario abilitante per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
Il concorso straordinario sarà bandito nelle regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede vi siano posti vacanti e disponibili nel triennio 2020/21 – 2022/23.
Ogni candidato può concorrere per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso.
E’ consentito partecipare contemporaneamente al concorso ordinario e a quello straordinario (sia per la stessa che per altra classe di concorso o tipologia di posto)
Il concorso docenti straordinario è nazionale, ma articolato su base regionale. Si concorre in una sola regione
La procedura per l’immissione si baserà su più passaggi:
Prima si svolgerà il concorso scuola straordinario, che vedrà una prova selettiva computer based, che prevede quesiti a risposta multipla e si supera con un punteggio minimo di 7/10; graduatorie di merito redatte sommando i punteggi dei titoli culturali e di servizio posseduti più il punteggio ottenuto nella prova selettiva.
Successivamente si procederà all’assunzione in ruolo secondo la posizione in graduatoria.
I docenti assunti saranno ammessi all’anno di prova e di formazione (180 giorni di servizio e 120 di attività didattica) durante il quale, se ne sono sprovvisti, dovranno acquisire 24 CFU a carico dello Stato.
Al termine di tale periodo, per ottenere la conferma in ruolo, dovranno essere valutati dal comitato di valutazione della scuola dove prestano servizio, integrato da un componente esterno.
Nel caso in cui non si dovesse superare per due volte (considerato che il periodo di prova è ripetibile) la prova orale prevista al termine del periodo di prova, il contratto di assunzione è risolto.
Le assunzioni dei vincitori potranno continuare anche dopo il suddetto periodo, perché la graduatoria di merito è ad esaurimento.
I posti saranno suddivisi tra posti comuni e posti di sostegno.
– DM 259/17 e relative tabelle (Decreto correttivo e integrativo del DPR 19/16)
– DPR 19/16 e relative tabelle (Nuovo regolamento delle classi di concorso)
– Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali)
– Decreto Ministeriale 92 del 23 febbraio 2016 – Titoli di specializzazione per A-23 (Italiano L2)
– Decreto Ministeriale 93 del 23 febbraio 2016 – Ambiti disciplinari nuove classi di concorso
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