A corredo delle numerose FAQ già pubblicate sull’argomento, proponiamo ai nostri lettori una scheda riassuntiva e aggiornata sul concorso straordinario nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Nel predisporre la scheda abbiamo fatto riferimento anche ad una analoga scheda curata dalla Flc-Cgil.
Stato attuale
La bozza del D.D.G. cioè il regolamento del concorso straordinario è al momento al vaglio del CSPI.
Quando?
Il concorso staordinario sarà bandito entro il 30 aprile.
Per quali posti?
Si può concorrere per posti corrispondenti alle classi di concorso e ai profili di ITP e per i posti di sostegno.
Articolazione e partecipazione al concorso.
Il concorso, bandito a livello nazionale, sarà organizzato su base regionale.
La procedura riguarderà 24 mila posti tra posti comuni e di sostegno divisi nelle regioni e nelle tipologie di posti in cui vi è disponibilità.
Ogni candidato potrà scegliere una sola regione nella quale effettuare il concorso e potrà accedere ad una sola classe di concorso. Si potrà concorrere, anche in aggiunta alla classe di concorso, per i posti di sostegno, se si possiede il titolo di specializzazione, coloro che stanno conseguendo il titolo di sostegno con il IV Ciclo TFA saranno amessi al concorso su posto di sostegno con riserva, se conseguiranno il titolo di specializzazione ento il 15 luglio 2020.
Requisiti di accesso.
1) Avere maturato tre anni di servizio nella scuola secondaria statale tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020 (coloro che maturano il terzo anno il 2019/20 saranno ammessi con riserva) su posto comune o di sostegno (pure senza titolo) anche non consecutivi, valutabili come tali, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124 ( 180 giorni anche non continuativi o ininterrottamente dal primo febbraio agli scrutini compresi)
La riserva sarà sciolta negativamente, qualora il servizio reativo all’anno scolastico 2019/20 non soddisfi le condizioni dell’art.11 della legge 3.5.1999 n.124.
2) Avere svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto (sostegno) per la quale si concorre.
Per gli ITP
Per i posti di ITP è confermata la possibilità di partecipare con il titolo di accesso previsto dalla normativa vigente (diploma) e i requisiti di servizio previsti per tutte le altre classi di concorso (vedi quanto indicato sopra).
N.B. Precisiamo che nell’ambito dei requisiti di servizio è riconosciuto anche quello svolto con i progetti regionali (comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), purché sia stato svolto come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle previste da DPR 19/2016 (e successive modifiche).
Prova scritta
È prevista una prova scritta nazionale “computer-based”, con quesiti a risposta multipla.
I contenuti dei quesiti verteranno sul programma del concorso ordinario della scuola secondaria 2020 per esami e titoli come indicato dal DL “milleproroghe” approvato alla Camera e che sarà confermato al Senato. Secondo la bozza al vaglio del CSPI, i candidati non potranno conoscere in precedenza la batteria dei test, i quesiti per le classi di concorso curriculari sarebbero 80, così articolati: 45 per le competenze curriculari relative alla classe di concorso, 30 per le competenze didattico metodologiche e 5 per la lingua inglese ( lettura e comprensione). La prova andrebbe svolta in 80 minuti. La prova si supera con 56/80 pari a 7/10. Ai titoli sono assegnati un punteggio massimo di 20 punti.
Numero dei posti destinati alle immissioni in ruolo.
Al concorso straordinario sono destinati complessivamente 24 mila posti, individuati tra quelli che si prevede si renderanno vacanti e disponibili a partire dal 2020/21 sino al 2022/23. Comunque la graduatoria del concorso straordinario sarà ad esaurimento, quindi saranno possibili immissioni in ruolo successivamente al 2022/23 fino all’assunzione di tutti i 24.000 vincitori.
Posti riservati ai docenti vincitori del concorso nelle procedure di immissioni in ruolo.
Ai vincitori del concorso straordinario andrà il 50% dei posti che residuano dopo le immissioni in ruolo dalle GAE, e dai concorsi a cattedre per titoli ed esami 2016 e 2018 per le rispettive quote.
L’altro 50% dei posti andrà al concorso ordinario per esami e titoli 2020.
Procedura per la conferma in ruolo dei 24 mila vincitori.
I vincitori, sulla base dei contingenti di immissione in ruolo definiti ogni anno dal MIUR, saranno avviati al ruolo. Sceglieranno la provincia e successivamente la scuola in cui effettuare il percorso annuale di formazione iniziale e prova.
Il periodo di formazione.
Durante il periodo di formazione e prova dovranno acquisire i 24 CFU (Dlgs 59/17 art. 5 c. 1 lettera b), ove non ne siano già in possesso, con oneri a carico dello Stato.
Prova orale
Dovranno quindi sostenere una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione e prova, conseguendo una votazione pari almeno a 7/10. La prova si svolgerà dinanzi ai comitati di valutazione delle scuole, integrati con non meno di due membri esterni all’istituzione scolastica, di cui almeno un dirigente scolastico. Successivamente saranno confermati in ruolo.
Blocco quinquennale
I docenti che supereranno positivamente l’anno di formazione e prova e la prova orale saranno confermati in ruolo e rimarranno nella medesima scuola per altri 4 anni senza poter presentare domada di trasferimento, di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per altra classe di concorso.
Accesso all’abilitazione per i docenti che superano la prova
ma non rientrano nei primi 24 mila posti.
I docenti che supereranno la prova scritta con un voto pari almeno a 7/10, ma non rientreranno nei primi 24 mila posti, saranno inseriti in un elenco non graduato e potranno accedere all’abilitazione secondo una procedura abilitante che di seguito riassumiamo.
1) Devono essere destinatari di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato almeno sino al 30/6 presso un’istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione ( scuola statale o paritaria).
2) Devono conseguire i 24 CFU (Dlgs 59/17 art. 5 c. 1 lettera b) , ove non ne siano già in possesso, con oneri a loro carico.
3) Devono superare una prova orale di abilitazione dinanzi ad una commissione la cui composizione dovrà essere definita da un apposito D.M.
I docenti con servizio nella scuola paritaria o con servizio misto (servizio nello Stato e nella Paritaria), con almeno tre anni di servizio partecipano alla procedura speciale al solo fine di coseguire l’abilitazione.
I docenti a tempo indeterminato che partecipano per conseguire l’abilitazione
I docenti di ruolo, forniti di titolo valido, che hanno almeno tre anni di servizio, pur non avendo un servizio specifico di un anno nella classe di concorso per la quale vogliono conseguire l’abilitazione, possono partecipare per conseguire l’abilitazione all’insegnamento da utilizzare in seguito per la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo).