Mentre monta la protesta dei docenti contrari al concorso interno ( art.29 ccnl ed art.41 CCNI ) ed il Ministero della Pubblica Istruzione rinvia la data delle prove, non sono pochi in tutta Italia i docenti esclusi che, non raggiungendo il prescritto requisito dei 10 anni di ruolo, si stanno attivando legalmente al fine di essere ammessi a sostenere il concorso.
Le valutazioni dei ricorrenti convergono tutte su un punto: non si spiegano il perché del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo, che, a detta degli esclusi, risulterebbe altrettanto utile ai fini dell’acquisizione della professionalità che il concorsone intenderebbe premiare. Tra l’altro la normativa prevede un analogo requisito di anzianità di soli 7 anni per partecipare al concorso a preside e di nove anni per il concorso ispettivo.
Di qui un ulteriore motivo per chiedere una modifica dell’art. 29 come richiesto da più parti. La legge offre due possibilità per la tutela di coloro che intendano protestare contro l’esclusione. La prima è costituita dal ricorso gerarchico al provveditore, generalmente scartata a causa dei tempi lunghi che richiede l’istruzione della pratica; la seconda, invece, è rappresentata dal procedimento d’urgenza ( art.700 c.p.c.). Ed è questa la soluzione maggiormente seguita, sia perché la pronuncia si ottiene in modo molto veloce, sia perché, nel caso di giudizio favorevole, è possibile l’immediata ammissione del ricorrente alla procedura, seppure con riserva.
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