L’USR per il Lazio ha fornito chiarimenti in merito alla copertura dei posti rimasti vacanti per via del differimento della presa di servizio da parte del docente assegnatario
L’art. 1, comma 95, della Legge 107/15, prevede che “A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria”.
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Pertanto, mentre non si darà luogo a sostituzioni brevi e saltuarie né, per il corrente anno scolastico, a supplenze fino all’avente titolo, potranno invece essere stipulati incarichi a tempo determinato con scadenza 30 giugno, in tutti i casi in cui l’assegnazione della sede ai neo immessi in ruolo sia stata oggetto di differimento.
I contratti a tempo determinato su posti di potenziamento rimasti vacanti (perché non è stato assegnato alcun docente per mancanza di aspiranti) andranno stipulati con scadenza 30 giugno 2016, con possibilità di proroga al 31 agosto 2016.
Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, per l’USR è possibile procedere alla copertura dei posti rimasti vacanti (nessun aspirante) e disponibili (per differimento) solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione. Pertanto, in mancanza di tali docenti non si dovrà procedere alla stipula di alcun contratto a tempo determinato.
Saranno oggetto di supplenza, per la restante parte di orario, i posti attribuiti con contratto part-time.
L’USR precisa anche che, in caso di esaurimento delle GaE, gli incarichi a tempo determinato saranno stipulati attingendo dalle Graduatorie di Istituto della medesima Classe di Concorso del potenziamento attribuito.
Per le scuole del I ciclo non in possesso delle graduatorie relative alla classe di concorso del potenziamento, sarà necessario rivolgersi all’Istituto di titolarità del docente utilizzato in altro grado di istruzione. Nel caso, invece, di scuole di II grado in cui è stato assegnato un docente di una classe di concorso non presente nell’istituzione medesima, queste si rivolgeranno alla scuola viciniore facendosi inviare la specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla supplenze.
Per i posti e la classi di concorso non esaurite nel corso delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato, le disponibilità dovranno essere comunicate agli ATP per la reIativa copertura.
Tale procedura dovrà essere adottata anche per la copertura dei posti dei vicari nominati traendoli da altra classe di concorso.
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