L’USR Marche, con nota del 3 ottobre, ha fornito indicazioni in merito alle supplenze da conferire attraverso lo scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto di recente pubblicazione.
A tale proposito, in caso di conferimento di supplenze (annuali o sino al termine delle attività didattiche, ovvero temporanee) ad aspiranti inseriti nelle graduatorie valide per il precedente a.s. 2017/2018, in attesa della materiale disponibilità delle nuove graduatorie e, quindi, con la clausola risolutiva relativa all’individuazione del nuovo beneficiario, l’USR precisa che – sopravvenute le nuove graduatorie – sulla base di queste ultime dovrà procedersi all’individuazione dei nuovi aventi diritto solo per quegli insegnamenti che – nella formulazione definita per il corrente a.s. 2018/2019 – abbiano subito modifiche e limitatamente alle parti di esse interessate da tali modifiche.
Ovviamente le Istituzioni scolastiche debbono operare su graduatorie corrette dagli eventuali evidenti errori. La correzione è disposta dall’Istituzione scolastica competente con proprio apposito provvedimento da comunicare all’Amministrazione Centrale per il seguito ed agli Istituti interessati.
Inoltre, dal momento che si è avuta notizia del frazionamento di cattedre intere ovvero di spezzoni di consistenza superiore alle 6 ore settimanali e del loro affidamento come ore eccedenti a docenti interni, è necessario precisare che sono i soli spezzoni di consistenza inferiori o pari a 6 ore a poter costituire oggetto di assegnazione prima ai docenti supplenti nell’istituto sino al com-pletamento di orario e successivamente al personale di ruolo come ore eccedenti.
Quanto sopra salvo l’opportunità di salvaguardare, nell’impossibilità di conferite la supplenza a docenti specializzati, in particolare l’unicità del sostegno sulla classe/allievo, conferendo ore eccedenti ai docenti con specializzazione.
Per quanto riguarda le messe a disposizione, l’USR precisa infine che:
- con riferimento al conferimento di incarichi a copertura di posti comuni, alle mad si ricorrerà in assenza totale a livello provinciale di posti conferibili a soggetti inclusi nelle graduatorie di istituto, ovviamente privilegiando i soggetti eventualmente provvisti di abilitazione previa acquisizione da parte del nominato di dichiarazione in merito alla non iscrizione nelle graduatorie di nessun’altra provincia d’Italia per alcuna tipologia di insegnamento;
- quanto al ricorso alle mad per la copertura dei posti di sostegno rimasti disponibili, lo stesso sarà possibile, purché coloro che le abbiano presentate siano provvisti di specializzazione per l’insegnamento ad alunni portatori di handicap – prima di procedere all’eventuale conferimento di incarichi ad aspiranti sprovvisti di titolo di specializzazione inseriti nelle graduatorie di scuola comune della propria o delle scuole viciniori.