Con nota n. 12360 del 25 agosto 2009 il Miur ha fornito agli uffici scolastici regionali e provinciali indicazioni sulle procedure da seguire per l’attribuzione al personale precario di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
La nota ministeriale non fa altro che richiamare le disposizioni già contenute nei precedenti decreti ministeriali che regolamentano la materia.
Di particolare interesse sono le disposizioni che consentono ai docenti precari di rinunciare, senza subire penalizzazione, a supplenze conferite dall’Ufficio scolastico provinciale.
E’ possibile, per esempio, rinunciare ad una supplenza conferita fino al termine delle lezioni per accettarne una fino al 31 agosto, così come si possono lasciare gli spezzoni orario per posti interi.
E’ anche consentito rinunciare ad un posto di sostegno per accettare una supplenza su posto comune, indipendentemente dalla durata delle supplenze; tuttavia i docenti con titolo di specializzazione conseguito ai sensi del DM 21/2005 che accettano una nomina di sostegno non hanno la facoltà di rinunciare e nel caso in cui dovessero rinunciare perdono il diritto ad ottenere altre nomine su posto comune.
Non è inoltre possibile rinunciare ad una nomina in una provincia per accettarne una nuova in una provincia diversa e sarà lo stesso sistema informativo a segnalare la rinuncia alla nomina, in modo da evitare errori o tentativi di eludere la norma.
Se si accetta la nomina ma non si assume servizio è prevista la cancellazione dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per l’intero anno scolastico.
La circolare ministeriale prevede la possibilità per il supplente che ottiene la nomina di chiedere il part-time, secondo quanto previsto dall’attuale contratto nazionale di lavoro.
La gestione degli spezzoni orari fino a 6 ore è rimandata ai dirigenti scolastici che possono attribuirli ai docenti in servizio nella scuola, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento in questione, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento orario e, successivamente, al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali.
Per quanto riguarda la certificazione sanitaria di idoneità all’impiego la nota ministeriale precisa che “nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell’interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all’art. 37 della legge 133/2008 che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione”.
Chiarimenti e precisazioni alla suddetta nota sono stati illustrati con successiva nota Miur prot. n. 12643 del 31 agosto.
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