L’O.M. 112 del 6 maggio 2022 nel fissare i termini per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto, ha disciplinato la procedura per il conferimento delle supplenze temporanee per il personale docente e educativo.
Ai fini del conferimento delle supplenze, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d’istituto articolate in tre fasce:
Il dirigente scolastico può, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi d’istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d’istruzione di appartenenza.
Le istituzioni scolastiche, dopo aver verificato la situazione occupazionale degli aspiranti, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa ed esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Le istituzioni scolastiche, mediante la procedura informatica di convocazione, interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione.
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore; per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore; per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, sono attivate particolari e celeri modalità d’interpello con immediata presa di servizio.
Il dirigente scolastico, individuato il destinatario della supplenza, acquisita la disponibilità anche telematicamente e la formale accettazione da parte dell’aspirante, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva.
La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:
Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste in caso di rinunce, mancata presa di servizio e abbandono.
Qualora il titolare dovesse assentarsi per due o più periodi di seguito senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, la conferma del supplente già in servizio decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
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