Gestione di problematiche, criticità e/o conflittualità riguardanti il personale scolastico è l’oggetto di una recente nota dell’USR Lazio che, in risposta a numerose segnalazioni, fornisce indicazioni utili per la trattazione dei casi riscontrati.
Ai sensi dell’art. 55 sexies, comma 3, del D.L.vo 165/2001, sussiste l’obbligo del Dirigente scolastico di esercitare l’azione disciplinare, in tutte quelle ipotesi in cui il personale docente, educativo, amministrativo e ausiliario ponga in essere atti o fatti tali da configurare un illecito disciplinare. L’esercizio dell’azione disciplinare, oltre a costituire co me detto un obbligo giuridico, costituisce, per il personale con qualifica dirigenziale, fonte di responsabilità dirigenziale.
I principi che ispirano l’azione disciplinare sono: tempestività, integrità del contraddittorio, proporzionalità e gradualità della sanzione
La procedura, definita dall’articolo 55 bis del D.Lgs 165/01, si differenzia, nei tempi e per la competenza, sulla base della tipologia di sanzione da disporre al termine del procedimento.
Configurano quali fatti disciplinarmente rilevanti, quelle condotte, sia attive che omissive, assunte in violazione di doveri e obblighi connessi al rapporto di lavoro, derivanti dalla legge, dai contratti collettivi, nonchè dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Qualora il Dirigente scolastico ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quelle di propria competenza, dovrà trasmettere gli atti adottati per le sanzioni disciplinari all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari UPD, che curerà tutta l’istruttoria del procedimento disciplinare competente sui fatti sanzionabili riferiti alla sospensione dal servizio.
Contestualmente alla trasmissione all’UPD il Dirigente scolastico deve darne anche comunicazione all’interessato.
Il Dirigente scolastico dovrà trasmettere all’UPD:
Qualora i fatti accertati, anziché configurare condotte disciplinarmente rilevanti, rivelino una presunta inidoneità al servizio, imputabile a fattori psico-fisici, il riferimento è il DPR 27 luglio 2011, n. 171 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Nelle altre ipotesi, in cui la presunta inidoneità, invece, scaturisce da incapacità didattica per scarso rendimento, il riferimento è la dispensa dal servizio previsto dall’art. 512 del d.lgs. n. 297/1994.
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