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Congedi di maternità e parentali, le novità in una circolare della Provincia di Trento

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I benefici contenuti nel Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, entrato in vigore il 25 giugno 2015 in via sperimentale per il solo anno 2015, continuano a trovare applicazione anche per gli anni successivi.

Le modifiche che vengono messe a regime sono state riepilogate in una circolare della Provincia Autonoma di Trento e riguardano:

Art. 2 comma 1 lettera a)

I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima di un parto prematuro si aggiungono al periodo di congedo di maternità, anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di cinque mesi; il prolungamento del congedo è concesso d’ufficio sulla base dell’autocertificazione di nascita del figlio.

Art. 2 comma 1 lettera b)

In caso di ricovero del neonato in struttura pubblica o privata, la madre ha il diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere dello stesso, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del neonato. Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della dipendente con la ripresa dell’attività lavorativa.

 

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Art. 7 – Congedo parentale

Il congedo parentale compete, in costanza del rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino.

Art. 8 – Prolungamento del congedo parentale

L’arco temporale entro il quale i genitori possono fruire dei 3 anni di prolungamento del congedo parentale per assistere il figlio disabile, viene esteso dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino, retribuito al 30%.

Art. 10 – Congedo parentale nei casi di adozione e affidamento

Ai genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali e cioè entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Art. 24 – Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Le dipendenti inserite nei percorsi di protezione per episodi di violenza di genere, debitamente certificati dai Servizi Sociali del Comune di residenza o dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio, possono usufruire di un congedo della durata massima di tre mesi. Il periodo di congedo è indennizzato in misura pari all’ultima retribuzione, coperto da contribuzione figurativa, computato ai fini dell’anzianità di servizio ed utile alla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

 

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