Il congedo obbligatorio per i padri lavoratori, introdotto con la legge n. 92 del 2012, spetta attualmente solo ai lavoratori del settore privato, per via di un parere della Funzione pubblica, recepito dalla circolare INPS n. 40 del 14/03/2013, che aveva appunto escluso i lavoratori dipendenti della p.a. dalla loro fruizione.
Le cose potrebbero presto cambiare con l’approvazione della legge 7 aprile 2022, n. 32 recante “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”.
LA LEGGE N. 32/2022
La legge, che entrerà in vigore il 12 maggio prossimo, delega il Governo a esercitare la funzione legislativa, tra le altre, anche sull’adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie.
L’art. 3, in particolare, riguarda la delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità.
Per quanto riguarda i congedi di paternità, nell’esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente;
b) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;
c) prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio;
d) prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l’esercizio del diritto al congedo di paternità;
e) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato;
f) prevedere misure che favoriscano l’estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Sempre l’articolo 3 prevede inoltre che sia favorito l’aumento dell’indennità obbligatoria per il congedo di maternità.
Precisiamo che al momento non cambia nulla in materia, ma entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’estensione, il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità.