Esistono chiare norme legislative e anche contrattuali sui congedi di maternità e paternità per chi ha figli di età pari o inferiore ai 12 anni. In tal caso, infatti, con il decreto legge n.105 del 30 giugno 2022, entrambi i genitori potranno fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale, elevabili a 11 mesi qualora il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi. Anche il nuovo CCNL scuola 2019-2016, recepisce alcuni aspetti importanti delle norme riferite ai congedi parentali per i genitori di figli di età pari o onferiore ai 12 anni.
Il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32 , comma 1, del D.lgs. n. 151 del 2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. I primi trenta giorni di tale congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Successivamente al congedo di maternità o di paternità e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001.
I periodi di assenza dei primi 30 giorni di congedo parentale ai sensi dell’art. 32 , comma 1, del D.lgs. n. 151 del 2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri e i trena giorni per ogni anno fino ai 3 anni del bambino, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
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