Il 2024 è iniziato all’insegna di un’importante novità riguardante i congedi parentali. Infatti, la Legge di Bilancio, all’articolo 1, comma 179, interviene sull’art.34 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità), apportando le seguenti modifiche:
“All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024».
L’articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023”.
Quindi, per i lavoratori che decideranno di fruire del congedo parentale, vengono introdotte norme più favorevoli.
Ricordiamo che per i lavoratori dipendenti, il diritto spetta entro i primi 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.
Come riporta la CISL Scuola, “per il primo mese, al personale della scuola spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione; per i mesi successivi, l’indennità è del 30%. Ora, con le nuove disposizioni viene portato al 60% l’importo dell’indennità per il secondo mese (che diventa 80% per il solo 2024). Chi avesse nel frattempo già fruito di congedi retribuiti al 30%, potrà recuperare in una delle mensilità residue il trattamento più favorevole previsto dalla legge di bilancio“.
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