È nella G.U. Serie Generale n. 97 del 27 aprile 2022 la legge 7 aprile 2022, n. 32 recante “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”.
La legge, che entrerà in vigore il 12 maggio prossimo, delega appunto il Governo a esercitare la funzione legislativa sull’adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria dei giovani nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.
Di particolare interesse l’art. 3 – Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità.
L’articolo in questione prevede che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’estensione, il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità.
Vediamo in particolare le modifiche che saranno apportate in materia di congedi parentali e altri permessi.
Nell’esercizio della delega il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si dovrà attenere ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un’età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;
b) introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;
c) stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, prevedendo anche forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
d) prevedere misure che favoriscano l’estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Oltre a quanto sopra, assoluta novità è quella di prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli.
Infine, il Governo dovrà anche prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza, eseguite durante l’orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado.
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