È contenuta nel comma 339 della Legge di Stabilità 2013 una modifica all’art. 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità di cui al Decreto legislativo n. 151/2001.
L’art. 32, ricordiamo, riguarda le modalità di fruizione del congedo parentale da parte della madre e del padre lavoratore. Dopo il comma 1, la Legge di Stabilità introduce il nuovo comma 1bis, secondo il quale sarà possibile frazionare i giorni di congedo parentale in ore, ma è demandata alla contrattazione collettiva la regolamentazione della fruizione del congedo in questione. Recita, infatti, il comma 1bis: “La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”.
La medesima Legge di Stabilità sostituisce integralmente anche il comma 3: “Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo”.
E, dopo il comma 4, inserisce il comma 4bis, prevedendo la possibilità di interrompere il periodo di congedo: “Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”.