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Congedi parentali per il personale scolastico, una guida della FLC CGIL aggiornata alla Legge di Bilancio 2025

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April 15, 2025

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L’ultima Legge di Bilancio ha apportato importanti modifiche in tema di congedi parentali.

La FLC CGIL propone sull’argomento un’utile guida che fornisce un quadro completo sul congedo parentale per il personale scolastico, aggiornato appunto con le disposizioni della Legge di Bilancio 2025 che incrementa l’indennità per alcuni periodi.

Il documento chiarisce chi può richiederlo, i limiti massimi di fruizione individuali e di coppia, e le modalità di retribuzione a seconda del periodo di conclusione del congedo obbligatorio di maternità o paternità.

Vengono inoltre spiegate le modalità di fruizione oraria, le procedure per la richiesta secondo il CCNL 2019-2021 e la documentazione necessaria, offrendo infine esempi pratici di come può essere utilizzato il congedo.

Le principali novità

I cambiamenti principali relativi al congedo parentale per il personale scolastico nel 2025 riguardano principalmente l’indennità economica.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un aumento dell’indennità per il congedo parentale, portandola all’80% della retribuzione.

Ecco i punti chiave per il personale scolastico:

  • Per i lavoratori della scuola, dato che il primo mese di congedo parentale è già retribuito al 100%, l’aggiornamento legislativo si applica al secondo e terzo mese di congedo parentale.
  • Questi secondo e terzo mesi di congedo parentale saranno retribuiti all’80% della retribuzione.
  • La fruizione di questi periodi indennizzati all’80% deve avvenire entro il sesto anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore.

Inoltre, la fonte indica che per applicare correttamente la normativa e garantire la giusta retribuzione al personale richiedente, la scuola deve distinguere a seconda di quando si è concluso il congedo di maternità o paternità obbligatorio.

Se il congedo di maternità o paternità obbligatorio si è concluso dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 quindi dopo il 31 dicembre 2024:

  • I primi 30 giorni sono retribuiti al 100% fino al compimento del 12° anno del bambino o nel limite dei 12 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di adozione o affidamento.
  • 2 mesi sono retribuiti all’80% ma solo se fruiti entro il compimento del sesto anno del bambino.
  • 6 mesi sono retribuiti al 30% fino al compimento del 12° anno del bambino o nel limite dei 12 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di adozione o affidamento.
  • I restanti mesi fino ad un massimo di 11 non sono retribuiti, salvo particolari condizioni reddituali.

È importante notare che i limiti massimi di fruizione individuali e di coppia del congedo parentale rimangono invariati.

Limiti massimi di fruzione del congedo

I limiti massimi di fruizione del congedo parentale rimangono fermi sia a livello individuale che di coppia.E

In particolare:

  • La madre può usufruire fino a un massimo di 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
  • Il padre può usufruire fino a un massimo di sei mesi di congedo parentale, elevabili a sette mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi, per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
  • Entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un massimo di dieci mesi di congedo parentale, elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi, per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
  • Il genitore solo (padre o madre) può fruire di un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. La definizione di genitore solo include anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile.

Questi limiti si applicano fino al compimento del 12° anno di età del bambino o entro i 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento. In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

Documentazione necessaria per presentare la domanda

Per presentare la domanda di congedo parentale, la lavoratrice o il lavoratore deve allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla nascita del figlio e alle circostanze necessarie per la concessione del beneficio.

Questa documentazione deve fornire informazioni sufficienti per permettere all’amministrazione scolastica di verificarne la veridicità, come previsto dal D.P.R. 445/2000.

La domanda di congedo parentale, da presentare direttamente alla scuola all’ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, deve contenere le seguenti informazioni:

  • Dati anagrafici del figlio (per determinare l’età).
  • Posizione del genitore rispetto al richiedente (indicare se si tratta di coniuge, convivente, separato legalmente o se il figlio non è stato riconosciuto, specificando gli aspetti giuridici rilevanti).
  • Informazioni sull’altro genitore e la sua situazione lavorativa (specificare se è occupato, disoccupato, lavoratore dipendente, autonomo o libero professionista).
  • Sede e tipo di impiego nel caso in cui l’altro genitore sia un lavoratore dipendente.
  • Attività professionale dell’altro genitore, se è un lavoratore autonomo o libero professionista (ad esempio commerciante, artigiano, ecc.).
  • Fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore, con eventuali dettagli sulle assenze collegate al beneficio in caso di utilizzo da parte dell’altro genitore.In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto dei cinque giorni di preavviso, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

È fondamentale una documentazione completa e accurata per l’approvazione e la gestione della richiesta di congedo da parte della scuola.

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