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Congedo 2021 genitori con figli in quarantena: indicazioni dall’INPS

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L’inps lo scorso 5 luglio ha emanato la circolare n. 96 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2096%20del%2005-07-2021.html avente per oggetto “ Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. con la quale ha fornito informazioni dettagliate sul congedo indennizzato previsto per i genitori con figli affetti dalla Sars CoV-2, in quarantena o con attività didattica sospesa di età inferiore agli anni 14, come disciplinato dall’art. 2 del DL n. 30/2021. Congedo che in caso di figli disabili può essere richiesto a prescindere dall’età.

I lavoratori che possono fruire di tale misura sono quelli del settore privato, solo se l’attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile “e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.”

In sede di conversione del decreto, la legge n. 61/2021, oltre a disporre il congedo anche per i casi di sospensione dell’attività educativa, ha previsto la possibilità di fruire di detti congedi in modalità oraria.

Congedo 2021 in modalità oraria

Il congedo può essere fruito in modalità oraria a partire dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Le domande possono riguardare periodi di fruizione oraria del congedo anteriori alla data di presentazione a condizione che facciano riferimento a periodi compresi nell’arco temporale compreso dal 13 maggio e il 30 giugno 2021.

Occorre precisare, al riguardo, che il congedo viene indennizzato su base giornaliera anche se la fruizione è oraria modalità oraria.

Il Congedo 2021 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori in modalità alternata. E’vietato, invece, il cumulo tra congedo orario e giornaliero da parte di entrambi i genitori.

I genitori possono fruire contemporaneamente del congedo nello stesso arco temporale:

  • per figli diversi, di cui uno affetto da grave disabilità;
  • se le ore di fruizione del congedo sono diverse.

Il congedo in modalità oraria risulta compatibile con le seguenti misure:

  • riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs.vo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, di cui beneficia l’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate;
  • congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore nella stessa giornata;
  • congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente e per lo stesso minore, a condizione che le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.

Il congedo a ore è invece incompatibile con il congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore.

Come fare domanda

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica nelle seguenti modalità:

  • tramite il portale web, per chi è in possesso del PIN INPS, dello SPID, della CIE, della CNS, grazie ai servizi raggiungibili dalla home page;
  • tramite Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa del gestore);
  • rivolgendosi ai Patronati, che mettono a disposizione degli utenti i propri servizi gratuitamente.