Genitori a scuola
L’inps lo scorso 5 luglio ha emanato la circolare n. 96 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2096%20del%2005-07-2021.html avente per oggetto “ Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. con la quale ha fornito informazioni dettagliate sul congedo indennizzato previsto per i genitori con figli affetti dalla Sars CoV-2, in quarantena o con attività didattica sospesa di età inferiore agli anni 14, come disciplinato dall’art. 2 del DL n. 30/2021. Congedo che in caso di figli disabili può essere richiesto a prescindere dall’età.
I lavoratori che possono fruire di tale misura sono quelli del settore privato, solo se l’attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile “e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.”
In sede di conversione del decreto, la legge n. 61/2021, oltre a disporre il congedo anche per i casi di sospensione dell’attività educativa, ha previsto la possibilità di fruire di detti congedi in modalità oraria.
Il congedo può essere fruito in modalità oraria a partire dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione.
Le domande possono riguardare periodi di fruizione oraria del congedo anteriori alla data di presentazione a condizione che facciano riferimento a periodi compresi nell’arco temporale compreso dal 13 maggio e il 30 giugno 2021.
Occorre precisare, al riguardo, che il congedo viene indennizzato su base giornaliera anche se la fruizione è oraria modalità oraria.
Il Congedo 2021 in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori in modalità alternata. E’vietato, invece, il cumulo tra congedo orario e giornaliero da parte di entrambi i genitori.
I genitori possono fruire contemporaneamente del congedo nello stesso arco temporale:
Il congedo in modalità oraria risulta compatibile con le seguenti misure:
Il congedo a ore è invece incompatibile con il congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore.
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica nelle seguenti modalità:
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