Home Disabilità Congedo biennale disabili, la convivenza può essere instaurata anche dopo la domanda

Congedo biennale disabili, la convivenza può essere instaurata anche dopo la domanda

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Il congedo per assistere un soggetto disabile grave spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Lo ha recentemente previsto il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che, oltre a modifiche al Testo Unico sulla maternità e partenità, ha introdotto anche novità in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Le nuove norme sono entrate in vigore il 13 agosto 2022.

Tutte le novità

Le modifiche hanno riguardato il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, prevedendo le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:

  • è stato introdotto il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
  • è stato previsto che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Chi è il convivente di fatto

Per “conviventi di fatto” la legge intende due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Diritto esteso anche al convivente di fatto

Anche il convivente di fatto rientra dunque ora tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario per assistere un soggetto disabile grave, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

IL DECRETO