Personale

Congedo biennale frazionato, come si conteggia in caso di part-time verticale? Parere ARAN

In data 8 febbraio l’ARAN ha pubblicato un proprio orientamento applicativo concernente il congedo straordinario biennale.

In particolare, ha risposto alla seguente domanda:

Come debbono essere conteggiati i giorni di assenza per congedo biennale frazionato di cui all’art. 42, comma 5, D. Lgs n. 151 del 2001 e all’art. 4, comma 2, Legge n. 53 del 2000 in caso di un collaboratore scolastico in part-time verticale che svolga servizio dal lunedì al giovedì? E’ corretto contare tutto il periodo richiesto o i soli giorni di effettivo servizio, ossia il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì?

Questa la risposta:

L’art. 58, comma 11, seconda alinea del CCNL Scuola del 29.11.2007, in materia di rapporto di lavoro part-time espressamente dispone che “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”.

In particolare, con riguardo al congedo biennale, analogo criterio è contenuto nella circolare n. 1 del 3.02.2012 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che “il congedo è fruito anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni) è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo è presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi. Quanto precede vale anche nel caso in cui il dipendente abbia un rapporto di lavoro part time con l’amministrazione. Nel caso di part time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part time”.

IL PARERE

Lara La Gatta

Articoli recenti

Maturità 2025, che fine ha fatto la circolare per presentare le domande? Le scuole intanto stanno dando indicazioni, confermando la prima scadenza del 30 novembre

"Nelle more dell’emissione della nota M.I.M. sui termini, modalità e presentazione delle domande, da parte…

22/11/2024

Donne vittime di violenza, ministero dell’Istruzione illuminato di rosso. Valditara: la scuola sarà al vostro fianco

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una settantina di studenti di tre…

22/11/2024

Christian Raimo sospeso dal servizio per tre mesi: mi spiace, non volevo insultare Valditara ma difendere la scuola pubblica dalla politica distruttiva – VIDEO

L’insegnante e scrittore Christian Raimo ripercorre con ‘La Tecnica della Scuola’ i motivi che hanno…

22/11/2024

Una tiktoker: “Sono bella, non ho bisogno di studiare”. Castellana (Gilda): “Questi sono i messaggi che arrivano ai ragazzi?”

La rivista online La Scuola Oggi ha organizzato un dibattito pubblico sul tema “Aggressioni in…

22/11/2024

Promuovere la sicurezza nelle scuole: al via la seconda edizione del concorso nazionale per gli studenti

In occasione della Giornata della Sicurezza nelle Scuole, il Ministero dell’Istruzione e del Merito d’intesa…

22/11/2024

Benessere emotivo e relazionale degli studenti, arriva il docente facilitatore nelle scuole di Trento tra due anni

Nelle scuole della provincia autonoma di Trento sta per arrivare una grande novità: come annunciato…

22/11/2024