La legge 388/2000 e il D.lgs 151/2001 (art. 42) prevedono la possibilità per il lavoratore dipendente (anche con rapporto di lavoro part-time) di fruire di un congedo straordinario biennale per assistere un parente o affine disabile grave.
Il D.lgs 119/2011 ha fissato un rigido ordine di priorità tra i beneficiari, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:
- al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- al figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- ai fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
- ai parenti/affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità.
Il congedo straordinario non può essere richiesto:
- durante le pause di sospensione contrattuale in caso di contratto di lavoro part-time verticale;
- quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni);
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.
I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.
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Per la stessa persona disabile in situazione di gravità non possono essere richiesti più di 2 anni di assenza a tale titolo: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari (art. 42, co 5, D.lgs. 151/2001).
In caso di pluralità di persone disabili in situazione di gravità il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del”raddoppio” del congedo straordinario.
Il congedo è frazionabile soltanto a giorni interi e non ad ore.
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
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