Categorie: Disabilità

Congedo biennale per assistere il disabile grave: a chi spetta? Può essere frazionato?

La legge 388/2000 e il D.lgs 151/2001 (art. 42) prevedono la possibilità per il lavoratore dipendente (anche con rapporto di lavoro part-time) di fruire di un congedo straordinario biennale per assistere un parente o affine disabile grave.

Il D.lgs 119/2011 ha fissato un rigido ordine di priorità tra i beneficiari, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:

  • al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
  • al figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
  • ai parenti/affini entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità.

Il congedo straordinario non può essere richiesto:

  • durante le pause di sospensione contrattuale in caso di contratto di lavoro part-time verticale;
  • quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni);
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.

I lavoratori aventi diritto al congedo straordinario possono richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa.

 

{loadposition bonus}

 

Per la stessa persona disabile in situazione di gravità non possono essere richiesti più di 2 anni di assenza a tale titolo: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. I periodi di congedo straordinario sono computati nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, ovvero due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari (art. 42, co 5, D.lgs. 151/2001).

In caso di pluralità di persone disabili in situazione di gravità il congedo spetta per ciascuno di essi nei limiti sopra indicati. Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del”raddoppio” del congedo straordinario.

Il congedo è frazionabile soltanto a giorni interi e non ad ore.

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Metti MI PIACE sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le notizie dal mondo della scuola

Lara La Gatta

Articoli recenti

La Pimpa tradotto in arabo finisce sui banchi degli studenti del Kurdistan iracheno: così conosceranno le bellezze dell’Italia

Le avventure della cagnolina Pimpa tradotte in arabo per raccontare ai giovani studenti del Kurdistan…

19/11/2024

Dipendenza dai social, genitori comprano pacchetti di followers per i compleanni dei figli: l’allarme della psicologa

Spesso si dice che le ultime generazioni sono ossessionate dai social, dai like, dalle apparenze:…

18/11/2024

Studenti contro Valditara: “Ideologico sarà lui: noi vogliamo l’educazione sessuale in ogni scuola”

Durante l'evento per la nascita della Fondazione intitolata a Giulia Cecchettin, dedicata alla memoria della…

18/11/2024

“Il patriarcato è nei libri di scuola”: la pedagogista Biemmi alla Fondazione Giulia Cecchettin

Nella Sala della Regina di Montecitorio si è svolta la “Presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin” in…

18/11/2024

Ghali: “Mi piacerebbe che scuola si parlasse di più di migranti e che docenti e alunni chiedessero più approfondimenti”

Il cantante 31enne Ghali ha nuovamente lanciato un forte messaggio sociale, che anche stavolta riguarda…

18/11/2024

Orientamento, Valditara scrive una lettera ai ragazzi di terza media e lancia il “Consiglio orientativo”: ecco cos’è – PDF

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inviato una lettera ai ragazzi che…

18/11/2024