La fruizione del congedo Covid-19 di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto – legge 13 marzo 2021, n. 30 può avvenire solo a fronte della situazione di sospensione delle attività didattiche in presenza scaturente da provvedimenti legati alla pandemia, che, per effetto dell’andamento del contagio, potrebbero anche essere circoscritti a singole realtà territoriali.
A chiarirlo è la Funzione Pubblica che con parere 27697 del 22 aprile 2021 ha risposto ad un quesito circa la portata applicativa della suddetta norma, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”. Tale disposizione, nell’introdurre ulteriori restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione epidemiologica, ha contestualmente previsto alcune misure in favore dei genitori lavoratori dipendenti. In particolare, l’oggetto del quesito posto attiene all’applicabilità del congedo Covid anche durante i periodi di sospensione dell’attività scolastica in coincidenza delle festività di Pasqua o, più in generale, dei giorni festivi.
La Funzione Pubblica ha precisato che la portata applicativa della norma non può essere estesa a fattispecie – vacanze pasquali e giornate festive – in cui non si verifichi la prescritta condizione della una sospensione dell’attività didattica in presenza, quanto una sua ordinaria interruzione, secondo la programmazione definita dai calendari scolastici, in ossequio a regole ordinarie del tutto svincolate dalla situazione emergenziale in atto.
Quindi, il congedo può essere richiesto esclusivamente qualora la prestazione lavorativa – per sue proprie caratteristiche – non possa essere svolta in modalità di lavoro agile; il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di 14 anni può in questo caso chiedere di astenersi dal lavoro, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid – 19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio. Lo stesso diritto di astensione è riconosciuto ai genitori con figli per i quali sia stato accertato e riconosciuto uno stato di grave disabilità (indipendentemente dall’età di questi ultimi), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o ospitati in strutture o centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.
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