L’articolo 34 del CCNL disciplina i congedi dei genitori facendo esplicito riferimento al decreto legislativo 151/2001, che prevede misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza.
La lavoratrice in stato di gravidanza, a partire dal settimo mese, è tenuta ad astenersi dal lavoro nei due mesi che precedono la data presunta del parto e nei tre mesi successivi. Se il parto avviene dopo la data presunta, il periodo eccedente rientra comunque nel congedo di maternità, anche se si supera il limite complessivo dei cinque mesi previsto dalla normativa.
In presenza di un parere medico specialistico che tuteli la salute della gestante e del nascituro, la lavoratrice può scegliere di astenersi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo. In alternativa, sempre su indicazione del medico, è possibile optare per un’astensione di cinque mesi successivi al parto.
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, la lavoratrice può riprendere l’attività lavorativa in qualsiasi momento. È necessario fornire al dirigente scolastico un preavviso di dieci giorni e una certificazione medica che attesti l’assenza di rischi per la salute.
Prima dell’inizio del congedo obbligatorio, le lavoratrici devono inviare per via telematica al dirigente scolastico e all’INPS il certificato medico con l’indicazione della data presunta del parto. È importante ricordare che tale data è solo indicativa e può differire dalla data effettiva del parto.
Dopo il parto, entro trenta giorni, la lavoratrice è tenuta a presentare al dirigente scolastico il certificato di nascita del figlio o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Durante il congedo di maternità, alla lavoratrice spetta l’intera retribuzione mensile fissa, incluse le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti. Questo periodo è considerato come servizio effettivamente prestato: non riduce il monte ferie ed è valido ai fini dell’anzianità di servizio.
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