Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità).
Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Il congedo per maternità inizia due mesi prima della data presunta del parto. Si può posticipare di un mese il congedo, previa certificazione medica che lo consenta e recuperare il
mese mancante aggiungendolo a quelli previsti dopo il parto.
Inoltrare richiesta con certificato medico attestante la data presunta del parto.
Per i supplenti in congedo per maternità che hanno ricevuto una nomina non è necessaria la presa di servizio.
Tre mesi dopo la data presunta del parto o del parto se avvenuto successivamente. I mesi sono elevati a quattro se si è posticipato il congedo per maternità di un mese.
Inoltrare alla scuola entro 30 giorni certificato nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva.
Per i supplenti in congedo per maternità obbligatoria che hanno ricevuto una nomina non è necessaria la presa di servizio.
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice – dipendente o iscritta alla Gestione Separata – può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità.
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